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Regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R

Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 17 agosto 2016

Art. 35
Criteri per la determinazione dei canoni di concessione
a) valore al metro quadro o lineare per tipologia di utilizzo di cui all'articolo 7;
b) valore al metro lineare per gli usi di cui all’articolo 8, comma 1 lettere a), c), d) ed e);
c) valore in base alla potenza della linea per gli elettrodotti;
d) valore al metro quadro per gli usi di cui all’articolo 8, comma 1 lettere f), h) ed i);
e) stima di mercato per la definizione del valore del legname;
f) costo ad unità per pali/sostegni degli elettrodotti;
g) valore ad unità per gli scarichi;
h) valore al chilometro per uso viabilistico;
i) valore ad unità, differenziato anche per estensione di superficie per la cartellonistica;
l) valore di mercato per superfici superiori a 5.000 metri quadri;
n) nel nel caso di uso idroelettrico delle opere idrauliche esistenti appartenenti al demanio idrico il valore del canone è rapportato al beneficio dell’utilizzo dell’opera idraulica stessa. (50)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 25.

4. In casi particolari, la Giunta Regionale con la deliberazione di cui all’articolo 6 della l.r.80/2015 può determinare il canone di concessione utilizzando anche i seguenti parametri:
a) valore, anche paesaggistico ed ambientale, dell’area oggetto della concessione e della zona interessata;
b) tipo di utilizzo connesso ad eventi e manifestazioni di particolare interesse storico o economico commerciale;
c) estensione del bene occupato e valore di mercato delle superficie interessate (52)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 25.

;
d) importanza e caratteri della concessione;
e) funzione produttiva o turistica delle aree;
f) redditività presunta del bene concesso e dell’attività svolta;
g) aggravi di manutenzione dell’area demaniale.
5. Ai contratti di locazione di unità immobiliari si applicano le disposizioni di cui alla (53)

Parole cassate con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 25.

legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana") e al relativo regolamento di attuazione D.P.G.R. 23/11/2005, n. 61/R.
6. I canoni e la durata dei contratti di locazione di unità immobiliari adibiti ad uso di civile abitazione sono determinati sulla base di quanto disposto dall'articolo 53 del D.P.G.R. n. 61/R/2005.
7. I canoni dei contratti di locazione delle unità immobiliari adibite ad uso diverso dalla civile abitazione sono determinati sulla base del valore di mercato secondo le modalità di cui al comma 5.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 8.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.