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Regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R

Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 17 agosto 2016

Art. 33
Soggetti e attività esonerati dal pagamento del canone
1. La Regione Toscana e i propri enti strumentali, sono esonerati dal pagamento del canone.
2. Gli enti pubblici territoriali sono esonerati dal pagamento del canone con riferimento alle seguenti attività:
a) transiti in alveo, sulle sommità arginali e attraversamenti di corsi d’acqua quali i corridoi ambientali, le ciclo vie e i sentieri pedonali;(45)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 23.

b) attività didattiche e pulizia dei corsi d'acqua.
3. Le Forze Armate, i corpi di polizia, i vigili del fuoco sono esenti dal pagamento del canone quando la concessione è rilasciata in relazione allo svolgimento di attività istituzionali.
4. L'esenzione del canone non può essere concessa per l’utilizzo delle aree a fini economico commerciali ed è esclusa per i manufatti pertinenziali adibiti ad attività economico commerciali.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 8.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.