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Regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R

Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 17 agosto 2016

Art. 32
Garanzie finanziarie
1. A copertura delle spese di ripristino dei luoghi, dell'alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali oggetto della concessione, anche ai fini della rimozione delle opere realizzate ,nonché a copertura delle spese per l'esecuzione di lavori necessari la costituzione di una garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 31 comma 3 può essere prevista quale condizione per il rilascio del provvedimento di concessione. (44)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 22.

2. Dall'atto di garanzia deve risultare che il fideiussore si obbliga, incondizionatamente e senza alcuna riserva, dietro semplice richiesta scritta del settore competente ed entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della medesima, a versare la somma dovuta, con esclusione quindi in ogni caso del beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 c.c. e della decadenza di cui all'articolo 1957 c.c.
3. Le garanzie finanziarie di cui al presente articolo, sono dovute anche nei confronti dei soggetti esonerati dal pagamento del canone ai sensi della normativa statale di riferimento, ad esclusione degli enti pubblici.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 8.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.