Regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R
Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.
Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 17 agosto 2016
Art. 28
Canoni di concessione
1. Il primo canone è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione. L’imposta regionale è versata ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione). (63)
2. Per ogni anno successivo al primo, la decorrenza della scadenza dei pagamenti, le modalità di pagamento nonché l’eventuale rateizzazione del canone sono stabilite dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 6 della l.r.80/2015 .
3. I canoni sono dovuti per anno solare.
4. Il mancato versamento del canone nei termini richiesti comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.
5. Per le concessioni in scadenza o rilasciate nel corso dell’anno, ad eccezione di quelle brevi di durata pari o inferiore all'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari ad un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento. La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni e' considerata mese intero. (36)
5bis Per le concessioni brevi di durata pari o inferiore all'anno, rilasciate o in scadenza nel corso dell'anno, il canone dovuto non può essere calcolato in ragione dei ratei mensili. (37)
6. Il controllo delle riscossioni è effettuato dal settore regionale competente in materia di tributi.
7. Nel caso di concessione di durata superiore ad un anno il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. (64)
8. In caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui è stata richiesta la rinuncia.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.