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Regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R

Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 17 agosto 2016

Art. 25
Rinnovo
1. Il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all’articolo 13, comma 1 lettere a) , b), c) e g). La concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza.
2. La domanda di rinnovo è presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 14.(30)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 15.

3. Il settore competente nel valutare i presupposti per il rinnovo della concessione, verifica, in particolare, i criteri di cui agli articoli 18 e 19.
4. Nelle ipotesi di rinnovo di cui al comma 1, il settore competente adegua le prescrizioni idrauliche in relazione alle eventuali modificazioni dell’assetto idrogeologico del territorio di riferimento oggetto della domanda di rinnovo della concessione, alla tutela idraulica, ambientale e nel rispetto ed in coerenza con le vigenti normative di settore.
5. Con il provvedimento di rinnovo della concessione sono ridefinite le condizioni e prescrizioni mediante la sottoscrizione da parte del richiedente di un nuovo disciplinare.
6. Fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentata domanda di rinnovo nei termini di cui al comma 2 il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione.(30)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 15.


Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 8.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.