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Regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R

Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 17 agosto 2016

Art. 24
Disciplinare di concessione
1. Il disciplinare di concessione prevede gli obblighi, le condizioni e le clausole, cui è vincolata la concessione, è redatto sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta regionale e contiene, in particolare, i seguenti elementi:
a) i dati identificativi del concessionario;
b) l'uso a cui l'area è destinata;
d) la localizzazione e la descrizione delle eventuali opere;
e) i termini entro i quali il concessionario dovrà iniziare ed ultimare i lavori;
f) le eventuali garanzie da mettere in atto durante l’esecuzione dei lavori;
g) eventuali condizioni speciali e/o prescrizioni cui è subordinata la concessione, ai fini della tutela dell'interesse pubblico e di soggetti terzi;
h) le modalità ed i termini per la richiesta di rinnovo della concessione nei casi di cui all’articolo 34;
i) l'importo del canone annuo, la cauzione e l'eventuale garanzia finanziaria a copertura delle spese di ripristino dei luoghi;
l) l'eventuale(27)

Parola inserita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 14.

obbligo di collocazione del cartello identificativo della concessione in prossimità dell'area secondo le modalità indicate dal settore competente;
m) gli obblighi del concessionario, anche in relazione alla rimozione delle opere ed al ripristino dei luoghi, dell'alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali, qualora le stesse non siano acquisite al demanio.
m bis) possibilità per il settore competente di revocare la concessione per sopravvenute o mutate esigenze di interesse pubblico, stabilendo l’eventuale indennizzo o i criteri per il suo riconoscimento. (28)

Lettera inserita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 14.

2. Il disciplinare di concessione è sottoscritto dal concessionario.
3. All'atto della firma del disciplinare il richiedente attesta l'avvenuto deposito, a favore della Regione Toscana, della cauzione, a garanzia del pagamento del canone di concessione e della garanzia finanziaria, ove richiesta, nonché il pagamento degli oneri istruttori di cui all'articolo 34, comma 1. (29)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 14.

4. La mancata sottoscrizione del disciplinare entro trenta giorni da parte del richiedente equivale a rinuncia della domanda di concessione.
5. L'efficacia del disciplinare decorre dalla data del decreto di concessione, di cui il disciplinare costituisce presupposto.
6. Nelle ipotesi di cui all’articolo 13, previa valutazione del settore competente, la concessione è rilasciata senza il disciplinare di cui al presente articolo. In tal caso il decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario, in particolare con riferimento a quanto indicato al presente articolo e agli articoli 22 e 23.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 8.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.