Regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R
Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.
Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 17 agosto 2016
Art. 23
Obblighi del concessionario al termine della concessione
1. Alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine per (26), rinuncia, revoca o decadenza, il concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione.
2. Qualora il concessionario non provveda agli obblighi di cui al comma 1, il settore competente provvede all'esecuzione d'ufficio ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente.
3. Il settore competente, può d'ufficio o su istanza del concessionario valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e, senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.