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Regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R

Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 17 agosto 2016

Art. 18
Criteri per la selezione delle domande
1. Le aree demaniali di cui al presente regolamento possono essere affidate in concessione per i soli usi ammessi ai sensi della normativa vigente in materia idraulica, urbanistica, paesaggistica ed ambientale, e nel rispetto degli atti di programmazione e della pianificazione distrettuale e regionale.(24)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 11.

2. I criteri di cui all’articolo 11, comma 3, lettera c) e di cui all'articolo 12 comma 2 lettera l), sono individuati, in particolare, tra i seguenti:
a) caratteristiche del progetto che garantiscano funzionalità idraulica, salvaguardia ambientale, finalità conservativa del bene, riqualificazione dell’area;
b) misura degli investimenti da realizzare e degli interventi di recupero ambientale;
c) natura e standard degli eventuali servizi offerti;
d) incremento dei livelli occupazionali;
e) qualità degli impianti e dei manufatti da realizzare nel corso della concessione;
f) previsione di misure per la fruibilità degli impianti e dei servizi per le persone con mobilità ridotta.
g ) canone concessorio maggiormente remunerativo.
3. Il canone della concessione non costituisce l'unico criterio di valutazione dell'offerta; la sua valutazione è ammessa esclusivamente quando sia stata verificata un’equivalenza tra le domande presentate.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 8.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.