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Regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R

Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 17 agosto 2016

Art. 13
Assegnazione diretta
1. La concessione è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza nei seguenti casi:
a) istanza presentata da enti pubblici per uso diretto da parte degli stessi finalizzato al perseguimento del pubblico interesse o della pubblica utilità;
b) uso e occupazione strumentale e strettamente connessa e funzionale al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale, tra cui, in particolare l’accesso a fondi interclusi, scarichi, destinazione a verde;
c) istanza presentata da soggetti pubblici o privati, per la realizzazione di impianti tecnici o di pertinenze di altre opere pubbliche principali ovvero di strutture ad esse funzionali; appartengono a tale fattispecie le condotte di gas, acqua, energia elettrica, le linee telefoniche, i ponti relativi alla viabilità pubblica, i guadi e le immissioni;
d) nei casi di occupazione occasionale quando il periodo continuativo di utilizzo è inferiore o uguale a sessanta giorni e la sua destinazione d’uso non prevede la realizzazione di opere o manufatti;
e) nei casi di transiti e occupazione occasionale, connessi ad eventi e manifestazioni di interesse culturale, sportivo, naturalistico e commerciale di durata non superiore a trenta giorni a condizione che la destinazione d’uso non comporti la realizzazione di opere o manufatti c tali da determinare la mutazione permanente dello stato dei luoghi; (18)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 8.

f) sfalcio erba per un estensione fino a 5.000 metri quadri e/o taglio di piante per estensioni fino a 1.000 metri quadri per un periodo di utilizzo inferiore o uguale a sessanta giorni;
g) occupazione per motivi cantieristici per la durata indicata nella relativa autorizzazione. (18)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 8.

g bis) istanza presentata dalle Forze Armate, i corpi di polizia, i vigili del fuoco per uso diretto da parte degli stessi finalizzato all’assolvimento delle attività istituzionali e quelle ad esse connesse; (19)

Lettera inserita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 8.

2. Qualora nell'ambito di un provvedimento di concessione di derivazione rilasciato ai sensi dell’articolo 6 comma 3 della l.r.80/2015 , sia richiesta l'occupazione di un'area demaniale ulteriore rispetto a quella oggetto della concessione di derivazione già rilasciata, il settore competente procede al rilascio della concessione per l'utilizzo dell'area demaniale, a condizione che non siano apportate modifiche progettuali alle opere oggetto della concessione di derivazione.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 8.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.