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Regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R

Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 17 agosto 2016

Art. 11
Assegnazione a seguito della pubblicazione delle aree
1. La concessione può essere rilasciata:
a) a seguito della pubblicazione di un avviso a cura del settore competente, previa individuazione delle aree di cui all'articolo 9 da parte della Giunta regionale;
b) su istanza di parte.
2. Nei casi di cui al comma 1 lettera a), l'avviso è pubblicato, almeno trenta giorni prima dell'espletamento della procedura di assegnazione, all’Albo Pretorio del Comune in cui si trova l'area, sul BURT, sul sito internet della Regione.
3. L'avviso contiene, in particolare, i seguenti elementi:
a) individuazione dell'area;
b) utilizzi compatibili con il regime idraulico e con gli strumenti urbanistici;
c) criteri per la selezione delle domande;
d) canone posto a base della procedura di assegnazione determinato con riferimento ai criteri di cui agli articoli 18 e 19 e della delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 6 della l.r.80/2015 ;
e) elencazione degli elaborati progettuali richiesti, di livello preliminare o definitivo;
f) schema di disciplinare, contenente le condizioni per il rilascio della concessione;
g) termine per la presentazione delle domande nel rispetto del termine massimo di cui al comma 4.
4. Le domande devono pervenire al settore competente entro trenta (13)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 6.

giorni dalla data di pubblicazione sul BURT dell'avviso. Entro il medesimo termine i titolari di interessi pubblici o privati e dei portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio, possono presentare osservazioni e opposizioni al rilascio della concessione.
6. Sono inammissibili le domande presentate:
a) oltre la scadenza del termine indicato nell’avviso;
b) per aree e/o usi diversi da quelli previsti dall'avviso;
c) in assenza dei documenti di cui all’articolo 15, comma 2;
d) senza l'attestazione del pagamento degli oneri istruttori di cui all’articolo 34.
7. A conclusione della procedura di concorrenza, con decreto del dirigente del settore competente è approvata la graduatoria delle domande selezionate, individuando tra loro quella da preferire sulla base dei criteri indicati nell'avviso e di quelli di cui all'articolo 18 e 19.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 8.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.