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Regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R

Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 17 agosto 2016




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 117, comma secondo, lettera s), e comma terzo della Costituzione;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;


Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ( Norme in materia ambientale);


Vista la Sito esternolegge 37/94 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n.80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) ed in particolare gli articoli 5 e 6;


Visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del 19/05/2016;


Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 17 comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n.569 del 14 giugno 2016;


Visto il parere favorevole della Quarta Commissione consiliare “Territorio, ambiente” espresso nella seduta del 12 luglio 2016 e di dover adeguare conseguentemente il testo alle osservazioni ivi formulate;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 12 luglio 2016;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 1° agosto 2016, n. 812;


Considerato quanto segue :


1. Il presente regolamento recepisce, dandone attuazione, le finalità ed i contenuti dei commi 1 e 2 dell’articolo 5 della l.r. 80/2015 . In particolare disciplina, su tutto il territorio regionale con carattere di omogeneità, il procedimento di rilascio della concessione e le modalità di rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e regionale e delle relative aree, garantendo la funzionalità idraulica, la salvaguardia ambientale e la finalità conservativa del bene.


2. Tale disciplina si rende necessaria al fine di omogeneizzare l'esercizio delle funzioni nei vari ambiti territoriali, in conseguenza del trasferimento delle competenze in materia di demanio idrico dalle Province alla Regione attuata con Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22 .


3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al demanio idrico e alle aree appartenenti al demanio idrico, fluviale e lacuale e a tutto il reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2 lettera e) della legge regionale 27 dicembre 2012 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r.69/2008 e alla l.r.91/1998 . Abrogazione della l.r.34/1994 ), alle opere idrauliche e di bonifica, nonché alle aree del demanio regionale su cui insistono le suddette opere.


4. Ai sensi dell'articolo 822 del Codice Civile, «appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico (...) i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ...». Pertanto ai sensi della normativa statale di riferimento fanno parte del demanio idrico i fiumi, laghi e torrenti compresi gli alvei e le rive che li delimitano; i rivi, fossati e colatori; i terreni abbandonati dalle acque correnti; le isole e le unioni di terra che si trovano nel letto dei fiumi e dei torrenti; le spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi; le proiezioni aeree e sotterranee delle proprietà demaniale; tutti i canali demaniali.


5. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 27 della legge regionale del 1998 n.88 , il presente regolamento si applica alle aree demaniali prospicienti le vie navigabili, pertanto rientra nelle funzioni della Regione rilasciare le concessioni nelle aree demaniali prospicienti le vie navigabili.


6. Fatta salva la competenza dei consorzi di bonifica di cui all’articolo 31 bis della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica - Modifiche alla L.R. n. 69/2008 e alla L.R. n. 91/1998 . Abrogazione della L.R. n. 34/1994 ”, rientra nella competenza regionale il rilascio, ai sensi del presente regolamento, delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree demaniali, anche per quelle aree sulle quali insistono le opere di bonifica o per l’uso delle medesime e sulle quali sono rilasciati gli atti di cui al citato articolo 31 bis della l.r.79/2012 .


7. Fatta salva la possibilità della Regione di disporre direttamente delle aree demaniali per opere di maggiore interesse pubblico o per esigenze di salvaguardia idraulico-ambientale, l'uso del demanio e delle relative aree di cui al presente regolamento è soggetto al rilascio di concessione amministrativa, temporanea ed onerosa.


8. Le concessioni del demanio idrico e regionale, nonché delle relative aree sono rilasciate e, ove previsto, rinnovate, previa valutazione della compatibilità dell’uso richiesto con lo stato dei luoghi e con le finalità previste dalle norme per la corretta regimazione idraulica, di tutela e igiene ambientale, la conformità a particolari normative di tutela da contemperarsi con la funzionalità dell’alveo, nonchè nel rispetto dei principi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), delle disposizioni del Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e delle ulteriori disposizioni nazionali e regionali in materia ed in coerenza con gli strumenti di pianificazione di bacino e di atti di pianificazione e programmazione regionale.


9. Le concessioni sono onerose e temporanee e sono rilasciate nel rispetto dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza tra gli operatori economici e pubblicità, a tutela della concorrenza e della libertà di stabilimento. Alle concessioni soggette a valutazione di impatto ambientale (VIA) si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo di cui alla l.r.241/1990 .


10. Non si procede al rilascio della concessione nei casi in cui l’uso del demanio e delle relative aree sia connesso e funzionale alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria da parte di soggetti pubblici istituzionalmente competenti. E' fatto salvo il rilascio delle concessioni per usi diversi dall’occupazione dell'area finalizzata alla manutenzione.


11. Sono definite forme di coordinamento e di snellimento procedurale per l'acquisizione dei pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati necessari per il rilascio del titolo concessorio; in particolare si prevede che su richiesta dei concessionari di pubblici servizi proprietari di infrastrutture lineari che ricadono anche in aree non contigue, possono essere stipulate convenzioni con la competente Direzione, finalizzate alla semplificazione della procedura di rilascio delle concessioni e dell'applicazione degli oneri finanziari di cui agli articoli 28, 31 e 32 nonché all'individuazione del settore competente al rilascio della concessione. Resta fermo con riferimento all'applicazione del canone quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 4 e dall'articolo 29, comma 5.


12. Le concessioni non sono prorogabili e il rinnovo delle stesse non è ammissibile per le concessioni rilasciate previo esperimento delle procedura di evidenza pubblica di cui agli articoli 11 e 12, nonché per le concessioni rilasciate ai sensi dell’articolo 13, comma 1 lettere d), e), f). Le concessioni non possono essere concesse a terzi o sub concesse nemmeno da parte degli enti pubblici.


13. Le procedure inerenti il carattere “dominicale” del bene demaniale statale, la determinazione dei limiti, la delimitazione delle aree, la sdemanializzazione e l’ampliamento demaniale restano di competenza dello Stato, in qualità di soggetto proprietario dei beni del demanio idrico, previa acquisizione del parere dell'autorità idraulica ai sensi della Sito esternolegge n.37 del 1994 .


14. Per le sdemanializzazioni di aree appartenenti al demanio idrico statale occorre rifarsi alla Sito esternolegge n.37/1994 , in particolare ai criteri di cui all'articolo 5 comma 2 della medesima legge. In ordine alla procedura amministrativa si rinvia a quanto definito in sede di Conferenza Unificata del 20/06/2002, ai sensi della quale è stato previsto uno specifico parere delle regioni per la sdemanializzazione delle aree appartenenti al demanio idrico nell'ambito del territorio di riferimento.


15. Per il rilascio delle concessioni delle aree e opere idrauliche e di bonifica appartenenti al demanio idrico e regionale non trovano applicazione le procedure per il rilascio delle concessioni di cui alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana") e al D.P.G.R. 23/11/2005, n. 61/R regolamento di attuazione della legge sopra citata; la l.r.77/2004 e il relativo regolamento si applicano con riferimento alle procedure di sdemanializzazione delle aree appartenenti al demanio regionale e con riferimento ai contratti di locazione delle unità immobiliari.


16. Il concessionario è tenuto ad osservare le condizioni stabilite nel provvedimento di concessione e nel disciplinare allegato al provvedimento sottoscritto per accettazione dal solo concessionario. Al termine della concessione, il concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese e nel termine assegnato, i luoghi oggetto del provvedimento concessorio.


17. Il disciplinare di concessione, prevede gli obblighi, le condizioni e le clausole cui è vincolato il concessionario e la sua sottoscrizione da parte del richiedente costituisce presupposto per il rilascio della concessione.


18. Viene prevista una disciplina di canoni ridotti e agevolati e viene introdotto, per casi eccezionali e limitati un canone ricognitorio. In particolare, il canone ricognitorio è previsto qualora il concessionario sia un ente pubblico e l’area sia utilizzata per le sue finalità istituzionali in casi eccezionali, debitamente motivati, allorché il concessionario non persegua finalità di lucro, svolga un’attività di interesse pubblico e si assuma l’onere della valorizzazione del bene oltre che della manutenzione dello stesso. Il presente regolamento stabilisce un limite massimo e minimo del canone ricognitorio.


19. Al fine di garantire l’amministrazione concedente in merito al soddisfacimento del pagamento del canone e al rimborso delle spese eventualmente anticipate in caso di inottemperanza del concessionario, viene introdotta la disciplina della cauzione. A copertura delle spese di ripristino dei luoghi da parte del concessionario, anche in relazione alla rimozione delle opere ed al ripristino dei luoghi, dell’alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali, può essere richiesta una garanzia finanziaria;


20. Si introduce una disciplina transitoria, volta in particolare, a consentire una procedura più celere per il rilascio delle concessioni in favore dei i soggetti che hanno già presentato istanza di rilascio della concessione alla provincia competente, riconoscendo l'eventuale pagamento effettuato da parte degli stessi a titolo di indennizzo. Le concessioni rilasciate con la procedura di cui all'articolo 41 possono avere una durata massima di 24 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2016. Nei casi in cui la tipologia di uso del demanio e delle relative aree rientri nei casi previsti all'articolo 13, e pertanto comunque soggette alla procedura di rilascio con assegnazione diretta, la durata della concessione può essere stabilita ai sensi dell'articolo 5 e, pertanto, potrà essere superiore ai 24 mesi stabiliti in via eccezionale dall’articolo 41 per le concessioni conferite con una procedura straordinaria.


21. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 della l.r.81/2015 , sono definite le modalità di rideterminazione del canone per l’anno 2016.


22. Al di consentire una rapida attivazione delle procedure previste nel presente regolamento, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Si approva il presente regolamento:


Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 8.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.