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Regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R

Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 17 agosto 2016

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 41
Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il settore competente provvede ad inviare ai soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo alla data del 01 gennaio 2016, per le quali sia stata presentata domanda alla provincia competente per territorio, una comunicazione al fine di confermare i dati acquisiti agli atti. La comunicazione deve essere rinviata al settore competente nel termine perentorio di trenta giorni, decorsi i quali si applica quanto disposto al comma 8.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, anche indipendentemente dal ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma 1, possono confermare al settore competente i dati acquisiti agli atti. I dati oggetto di comunicazione di cui al presente comma, compresa l'attestazione dei versamenti di cui al comma 6, sono individuati in un avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
3. Il settore competente procede al rilascio della concessione mediante la procedura di cui all'articolo 13.
Art. 42
Rideterminazione dei canoni per l'anno 2016
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento ed entro quindici giorni dal rilascio delle concessioni di cui all'articolo 41, i settori competenti provvedono a fornire al settore regionale competente in materia di tributi gli importi relativi alla rideterminazione del canone per l'anno 2016 delle concessioni in atto, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento e dalla deliberazione di cui all’articolo 6 della l.r.80/2015 .
2. Per le concessioni in atto rilasciate anteriormente al 1 gennaio 2016, la Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 1, può rideterminare la scadenza dei canoni al fine di riallineare gli stessi all'anno solare.
Art. 43
Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si applica la vigente normativa di settore e le disposizioni statali e regionali in materia di procedimento amministrativo.
2. Per le opere idrauliche, di bonifica e le relative aree appartenenti al demanio regionale per quanto compatibile con il presente regolamento e non diversamente disposto si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale legge regionale 27 dicembre 2004, n.77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”) e al relativo regolamento di attuazione D.P.G.R. 23/11/2005, n. 61/R.
Art. 44
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 8.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.