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Regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R

Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 17 agosto 2016

TITOLO V
SANZIONI
Art. 40
Sanzione per utilizzazione senza titolo
1. Fatte salve le sanzioni penali, gli utilizzatori delle aree di cui al presente regolamento senza titolo concessorio sono tenuti al pagamento di una sanzione, nel rispetto del limite massimo previsto dall’articolo 9 della l.r.80/2015 , pari al doppio del canone per ogni anno di occupazione, comprensive degli interessi legali maturati fino alla data di ripristino dello stato dei luoghi accertato con provvedimento dal dirigente del settore competente, ovvero fino al rilascio della concessione nei casi di cui al comma 1bis, oltre all'indennizzo per ciascun anno di occupazione senza titolo pari all'importo del canone determinato ai sensi dell'articolo 35. (60)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 28.

1 bis. Qualora il soggetto di cui al comma 1, nelle more del procedimento sanzionatorio presenti istanza di rilascio di concessione, può chiedere la sospensione del procedimento del ripristino dello stato dei luoghi. Verificata la compatibilità idraulica, in sede di rilascio del provvedimento di concessione il soggetto di cui al comma 1 può essere autorizzato al mantenimento dello stato dei luoghi in conformità alle prescrizioni indicate nel provvedimento medesimo. (61)

Comma inserito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 28.


Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 8.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.