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Regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R

Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 17 agosto 2016

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n.80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” disciplina, con finalità di semplificazione amministrativa, nel rispetto della legislazione statale concernente la tutela delle risorse idriche e la difesa del suolo, in particolare:
a) le modalità di rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree;
b) la durata delle concessioni in relazione ai diversi usi; ;
c) la specificazione dei criteri di cui all'articolo 5 comma 2 per la determinazione dei relativi canoni;
d) l'entità delle garanzie finanziarie e delle cauzioni da presentare per la salvaguardia del bene demaniale;
e) forme di coordinamento per l'acquisizione di più concessioni o autorizzazioni insistenti sulla medesima area o opera;
f) forme di coordinamento e semplificazione procedurale.
2. Il presente regolamento si applica al demanio idrico, fluviale e lacuale e alle relative aree demaniali, a tutto il reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2 lettera e) della legge regionale 27 dicembre 2012 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r.69/2008 e alla l.r.91/1998 . Abrogazione della l.r.34/1994 ), nonché alle opere idrauliche, di bonifica e alle relative pertinenze e aree appartenenti al demanio regionale.
3. Il presente regolamento si applica, in particolare, a :
a) fiumi, laghi e torrenti compresi gli alvei e le rive che li delimitano;
b) rivi, fossati e colatori;
c) terreni abbandonati dalle acque correnti;
d) isole e le unioni di terra che si trovano nel letto dei fiumi e dei torrenti;
e) spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;
f) proiezioni aeree e sotterranee delle proprietà demaniale;
g) canali demaniali.
4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 27 della legge regionale del 1998 n.88 , la Regione, ai sensi del presente regolamento rilascia le concessioni nelle aree demaniali prospicienti le vie navigabili.
5. Fatta salva la competenza dei consorzi di bonifica di cui all’articolo 31 bis della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica - Modifiche alla L.R. n. 69/2008 e alla L.R. n. 91/1998 . Abrogazione della L.R. n. 34/1994 ”, sono rilasciate dalla Regione, ai sensi del presente regolamento, le concessioni relative all'occupazione del demanio idrico e delle relative aree demaniali.
Art. 2
Finalità
1. La Regione, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla normativa statale e regionale di riferimento, provvede alla gestione del demanio idrico, dei relativi beni e delle aree demaniali garantendo la funzionalità idraulica, la salvaguardia ambientale e la finalità conservativa del bene.
2. Le concessioni di cui al presente regolamento sono rilasciate in coerenza con gli strumenti di pianificazione di bacino e degli atti di pianificazione e programmazione regionale e di tutela dei corsi d’acqua, nel rispetto dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza tra gli operatori economici e pubblicità, a tutela della concorrenza e della libertà di stabilimento.
3. Le concessioni sono rilasciate e, ove consentito ai sensi dell’articolo 25, rinnovate previa valutazione della compatibilità dell’uso richiesto con lo stato dei luoghi e con le finalità previste dalle norme per la corretta regimazione idraulica, la tutela dei corsi d’acqua, la tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, la tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti.
Art. 3
Concessione
1. Salvo disporne per opere di maggiore interesse pubblico o per esigenze di salvaguardia idraulico-ambientale, l'uso del demanio e delle relative aree di cui al presente regolamento è soggetto al rilascio di concessione amministrativa, temporanea ed onerosa.
2. La concessione è rilasciata con decreto del dirigente del settore regionale (2)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 1.

competente per territorio, d'ora in poi denominato dirigente del settore competente (2)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 1.

e, fatti salvi i casi di cui all'articolo 13, previo esperimento di procedura conforme ai principi comunitari di evidenza pubblica finalizzati al rispetto della parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, a tutela della concorrenza e della libertà di stabilimento, previo pagamento del canone annuo.
3. Fatti salvi i casi di cui all'articolo 24, comma 6(3)

Parole inserite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 1.

, al provvedimento di concessione è allegato, come parte integrante e sostanziale, il disciplinare di concessione sottoscritto dal soggetto interessato, nel quale sono indicati gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario.
4. Il provvedimento di concessione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
5. Ai sensi del presente regolamento le concessioni si distinguono in:
a) concessioni di aree demaniali;
b) concessioni per l’utilizzo del demanio idrico.
6. Non è soggetto al rilascio di concessione l’utilizzo del demanio idrico e delle relative aree connesso e funzionale alla loro manutenzione, rientrante nei fini istituzionali degli enti pubblici ai sensi della normativa vigente. E' fatto salvo il rilascio delle concessioni per usi diversi dall’occupazione finalizzata alla manutenzione dell'area demaniale.
7. Le concessioni non sono prorogabili e il rinnovo delle stesse è ammesso esclusivamente nei casi di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a), b) c) e g).
Art. 4
1. Qualora un soggetto sia titolare di più concessioni aventi ad oggetto aree limitrofe e contigue il settore regionale competente per territorio, d’ora in poi il settore competente, su richiesta dell’interessato e previa verifica da parte dello stesso del rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, può accorpare le stesse in un’unica concessione, ferma restando la durata di ciascuna singola concessione accorpata.
2. Il canone è calcolato sulla base dei singoli usi.
Art. 5
Durata della concessione
1. La durata della concessione non può essere superiore a nove anni.
2. Qualora la concessione è rilasciata ad enti pubblici o comunque per l'esercizio di una pubblica funzione o per garantire l'esercizio di un pubblico servizio, la stessa può essere rilasciata (5)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 3.

fino ad un massimo di diciannove anni.
3. La durata della concessione, nel rispetto dei termini di cui ai commi 1, 2, è determinata in relazione all’attività da svolgersi e alle finalità da perseguire, alle eventuali opere da eseguirsi e in base all’investimento previsto dell’area oggetto di concessione, anche in relazione all’ammortamento dei costi dello stesso. (6)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 3.

4. Ai sensi del presente regolamento sono definite concessioni brevi (7)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 3.

le concessioni con una durata pari o inferiore all'anno solare.
5. Le concessioni brevi di cui all'articolo 13, comma 1 lettere d), e) e f) non sono rinnovabili e possono essere rilasciate allo stesso soggetto una sola volta nell’arco temporale di un anno. (8)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 3.

Art. 6
Compatibilità idraulica e titolo per la concessione
1. Per l’utilizzo dell’area demaniale oggetto di concessione, l’autorizzazione idraulica, i pareri, i nulla osta comunque denominati di natura idraulica di cui alla normativa statale e regionale di riferimento di competenza della Regione, sono acquisiti nell'ambito del medesimo procedimento di concessione.
2. Il settore competente adotta un unico decreto che sostituisce tutti gli atti di cui al comma 1 necessari e connessi al rilascio della concessione.
3. L'autorizzazione idraulica, i pareri, nulla osta, o atti di assenso comunque denominati di cui ai commi 1 e 2 sono condizione per il rilascio del provvedimento di concessione demaniale.
Art. 7
Concessione per l'utilizzo delle aree demaniali
1. Le concessioni di aree demaniali possono essere rilasciate per i seguenti usi: (9)

Inciso così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 4.

a) realizzazione di opere pubbliche, di pubblica utilità o destinate all'erogazione di pubblici servizi;
b) agricolo: seminativo, pascolo, pioppicoltura , ricovero bestiame, orto, ed altri usi agricoli;
c) non agricolo con sistemazione a verde quali parchi, parco fluviale, orti, (10)

Parola inserita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 4.

giardini, verde pubblico attrezzato anche per attività ludiche;
d) transiti arginali, rampe di collegamento, accesso agli argini;
e) strumentale e finalizzato in via esclusiva al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale;
f) uso ricreativo tra cui, in particolare:
1) attività sportive;
2) appostamento fisso di caccia e pesca;
3) manifestazioni ed eventi collegati ad attività turistico –ricreative;
g) produttivo e commerciale: manifestazioni ed eventi collegati ad attività commerciali, aree, edifici e manufatti utilizzati o funzionali per attività di tipo commerciale e produttivo o comunque con finalità di lucro;
h) taglio legname;
i) uso viabilistico;
l) apposizione di cartelli,
n) uso cantieristico.
o) occupazione in proiezione di sbalzi o terrazze di edifici.
Art. 8
Concessione per l'utilizzo del demanio idrico
1. Le concessioni per l'utilizzo del demanio idrico hanno ad oggetto l’occupazione in alveo, in subalveo o in proiezione di superfici demaniali dell'alveo o delle rive fluviali e lacuali di un corso d'acqua, per la realizzazione, in particolare, delle seguenti opere o manufatti:
a) attraversamenti o parallelismi aerei, in subalveo, alveo o utilizzando manufatti esistenti, quali condutture e linee di telecomunicazioni;
b) attraversamenti o parallelismi di corsi d'acqua con elettrodotti aerei, con o senza infissione di pali o sostegni;
c) opere di difesa spondale di corsi d'acqua realizzate ai sensi dell'articolo 12 del R.D. 523/1904;
d) occupazioni di corsi d'acqua (12)

Parole cassate con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 5.

, in particolare ponti, pontili fissi e galleggianti, manufatti assimilati e accessori;
e) attraversamenti di corsi d'acqua con elettrodotti di qualunque tensione in subalveo, cabine elettriche di trasformazione;
f) opere accessorie alla derivazione quali briglie, traverse, pennelli, derivazioni , vasche di carico e altre opere accessorie;
g) immissioni e convogliamento di acque reflue;
h) uso ittiogenico, impianti da pesca per la proiezione in alveo della rete da pesca;
i) aree ormeggio;
l) uso di opera idraulica esistente a fini idroelettrici.
Art. 9
Elenco aree demaniali da affidare in concessione
1. La Giunta regionale può, con proprio atto, individuare le aree demaniali da affidare in concessione, definendo gli usi a cui destinarle e i criteri prioritari per la selezione delle domande di concessione.
2. L’elenco delle aree di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) e sul sito internet della Regione, indicando per ciascuna di esse gli usi consentiti ed eventualmente stabilendo un ordine di priorità tra i medesimi.
Art. 10
Soggetto concessionario
1. La domanda di concessione è presentata da persone fisiche in forma singola o associata, o giuridiche, pubbliche o private, al settore competente.
2. Nei casi di domanda di concessione presentata da più soggetti, i richiedenti, alla presentazione della domanda, individuano un unico referente per i rapporti con il settore competente.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 8.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.