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Regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R

Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 17 agosto 2016

INDICE

PREAMBOLO

espandere cartella TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
chudere cartella TITOLO II - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE
Art. 11 - Assegnazione a seguito della pubblicazione delle aree
Art. 12 - Procedura di assegnazione su istanza di parte
Art. 13 - Assegnazione diretta
Art. 14 - Domanda di concessione e trattamento dei dati personali
Art. 15 - Oggetto e contenuto della domanda di concessione
Art. 16 - Domande di concessione soggette a valutazione di impatto ambientale
Art. 17 - Termine di conclusione del procedimento
Art. 18 - Criteri per la selezione delle domande
Art. 19 - Criteri di priorità
Art. 20 - Modalità di trasmissione delle domande e altre comunicazioni
Art. 21 - Coordinamento tecnico
Art. 22 - Oneri del concessionario
Art. 23 - Obblighi del concessionario al termine della concessione
Art. 24 - Disciplinare di concessione
Art. 25 - Rinnovo
Art. 26 - Diniego di rinnovo
Art. 27 - Registrazioni a fini fiscali e pubblicazioni
espandere cartella TITOLO III - CANONI E GARANZIE FINANZIARIE
espandere cartella TITOLO IV - ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE
espandere cartella TITOLO V - SANZIONI
espandere cartella TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.