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Regolamento 5 luglio 2016, n. 42/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico–motorio–ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi).

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 13 luglio 2016

Art. 9
Pronto soccorso
1. Ai fini delle esigenze di pronto soccorso, le palestre con capienza superiore a cento utenti sono dotate di un locale, di superficie netta non inferiore a 9 metri quadrati con lato minore non inferiore a 2,5 metri, sufficientemente areato e illuminato, che può essere adibito anche ad altri usi, purché compatibili con l’utilizzo sanitario.
2. Il locale di cui al comma 1, chiaramente segnalato ed agevolmente accessibile dal locale palestra, comunica con l’esterno in zona facilmente accessibile ai mezzi di emergenza sanitaria 118, ed è dotato di un lettino, anche pieghevole, di sgabelli, di un armadietto con l’attrezzatura di primo soccorso, di un lavabo con acqua potabile, di una scrivania con sedia, nonché di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. Nelle palestre con capienza fino a cento utenti è garantita la dotazione di un lettino, anche pieghevole, di sgabelli, e di un armadietto con l’attrezzatura di primo soccorso.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.