Menù di navigazione

Regolamento 5 luglio 2016, n. 42/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico–motorio–ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi).

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 13 luglio 2016

Art. 3
Determinazione della capienza delle palestre
1. Ai fini della determinazione della capienza di ciascuna palestra, la superficie degli spazi di attività a disposizione di ciascun utente non può essere inferiore a 4 metri quadrati.
2. Ai fini della determinazione della capienza di ciascuna palestra si considerano altresì i requisiti minimi stabiliti dal presente regolamento con riferimento a:
a) superficie degli spogliatoi;
b) dotazione dei servizi igienico-sanitari;
c) dimensionamento del sistema delle vie di uscita;
d) rapporto tra aerazione naturale e superficie degli spazi di attività ludico-motorio-ricreativa.
3. La capienza di ciascuna palestra è determinata assumendo come valore il risultato minimo risultante dai calcoli riferiti ai requisiti minimi di cui al comma 2.
4. La capienza risulta da apposita dichiarazione allegata alla segnalazione certificata di inizio di attività (S.C.I.A), di cui all’articolo 15, ed è esposta all’ingresso della palestra.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.