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Regolamento 5 luglio 2016, n. 42/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico–motorio–ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi).

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 13 luglio 2016

Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) palestra: locale ove si svolgono le attività ludico-motorio- ricreative;
b) utenti: complesso di persone formato da istruttori, addetti e praticanti l’attività ludico-motorio–ricreativa;
c) capienza: massimo affollamento contemporaneo di utenti, di pubblico e di eventuali accompagnatori consentito negli spazi destinati alle attività ludico-motorio-ricreative;
d) compensabilità delle superfici: possibilità di sommare le superfici di ambienti con medesima destinazione d’uso, ai fini del raggiungimento della superficie complessiva minima prevista dalla normativa vigente;
e) limite di compensabilità: limitazione posta alla compensabilità di superfici, calcolata sulla base del rapporto tra l’ambiente più grande e l’ambiente più piccolo;
f) frazionabilità degli spogliatoi: possibilità di suddividere la superficie complessiva da destinarsi agli spogliatoi in più locali distinti e separati con la medesima destinazione d’uso.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.