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Regolamento 5 luglio 2016, n. 42/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico–motorio–ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi).

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 13 luglio 2016

Art. 16
Requisiti professionali del responsabile tecnico e degli operatori
1. A tutela degli utenti ed a garanzia del servizio offerto presso ogni palestra opera un responsabile tecnico in possesso del titolo di laurea magistrale (specialistica o con laurea quadriennale del vecchio ordinamento) in scienze motorie.
2. Per lo svolgimento delle attività motorie e sportive all’interno della palestra il responsabile tecnico può avvalersi, sotto la propria sorveglianza e responsabilità, dei seguenti soggetti:
a) tecnici del C.O.N.I., delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle discipline sportive associate;
b) tecnici diplomati a seguito di corsi di formazione professionale aventi caratteristiche e requisiti definiti da specifiche normative regionali;
c) operatori in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o di titoli equiparati ai sensi della Sito esternolegge 18 giugno 2002, n. 136 (Equiparazione tra il diploma in educazione fisica e la laurea in scienze motorie).
3. All’ingresso della palestra sono esposti:
a) l’elenco aggiornato degli istruttori operanti nella palestra;
b) una copia della segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 15.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.