Regolamento 5 luglio 2016, n. 42/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico–motorio–ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi).
Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 13 luglio 2016
Art. 15
Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)
1. La segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 11 della l.r. 21/2015 deve essere presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio. Nel caso in cui l’esercente non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore.
2.
La segnalazione è accompagnata da dichiarazione nella quale vengono attestati:
a) il possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
b) gli estremi delle certificazioni degli impianti tecnologici;
c) la capienza calcolata ai sensi dell’articolo 3 e la conformità della palestra alle norme del medesimo;
d) le generalità, se diverse da quelle del titolare, del responsabile tecnico delle attività svolte nella palestra;
e) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 16;
f) il possesso di polizza assicurativa per i danni cagionati a terzi e derivanti dalle attività praticate nella palestra, indicandone gli estremi;
g) la dotazione dei defibrillatori semiautomatici esterni ai sensi della legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.