Menù di navigazione

Regolamento 5 luglio 2016, n. 42/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico–motorio–ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi).

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 13 luglio 2016

Art. 14
Attività promiscue
1. Nelle palestre in possesso di autorizzazione allo svolgimento delle attività sportive come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 21/2015 possono essere svolte attività ludico-motorio-ricreative.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.