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Regolamento 5 luglio 2016, n. 42/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico–motorio–ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi).

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 13 luglio 2016

Art. 12
Barriere architettoniche
1. Alle palestre si applicano le disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.
2. Nello spogliatoio per gli utenti, singolo o frazionato, almeno uno dei servizi igienici è predisposto per utenti diversamente abili. In alternativa può essere previsto un solo servizio igienico con gli stessi requisiti, aggiuntivo a quelli interni agli spogliatoi, con accesso indipendente, dotato di antibagno.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.