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Regolamento 22 giugno 2016, n. 38/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva).

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 29 giugno 2016



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA


il seguente regolamento


PREAMBOLO


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma 6 della Costituzione ;


Visto l'articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale;


Visto il decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013 (Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita);


Vista la legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell’ambito della pratica fisica e sportiva) e, in particolare, l'articolo 8;


Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 17 marzo 2016;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento approvato con deliberazione di Giunta regionale del 29 marzo 2016, n. 242;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;


Visto il parere della Terza Commissione consiliare espresso in data 5 maggio 2016;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale del 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2016, n. 566;


Considerato quanto segue:


1. è necessario adottare il regolamento di attuazione della l.r. 68/2015 per disciplinare compiutamente gli oggetti indicati dall’articolo 8 della legge stessa;


2. il presente regolamento, in particolare, stabilisce quali sono gli adempimenti a carico dei gestori o degli assegnatari degli impianti per quanto riguarda la collocazione, la manutenzione del defibrillatore e le informazioni relative alla presenza dello stesso nell'impianto;


3. nel caso in cui il gestore assegni spazi a società, enti o associazioni sportive, l'obbligo di garantire la presenza dell'esecutore BLS-D è a carico di questi soggetti come previsto dall'articolo 4, comma 6 della l.r. 68/2015 ; il regolamento stabilisce che, qualora sussistano le condizioni, gestore e assegnatario possono concordare che la presenza dell'esecutore sia garantita dal gestore con oneri a carico dei soggetti assegnatari;


4. è opportuno accogliere parzialmente il parere della commissione consiliare competente e adeguare pertanto il testo ai suggerimenti ivi formulati. In particolare:


- per quanto riguarda la norma sulla collocazione del defibrillatore, si è specificato che il defibrillatore deve essere collocato il più vicino possibile al luogo di svolgimento dell'attività sportiva o motorio-ricreativa in modo tale da poterlo raggiungere, al massimo, in tre minuti a passo veloce;


- per quanto riguarda la norma sugli sport in movimento (ad esempio vela, ciclismo), in considerazione delle perplessità manifestate da alcune associazioni nel corso dell'audizione consiliare e del dibattito che ne è seguito, si è ritenuto opportuno riformulare la norma per chiarire che quelli introdotti dal regolamento regionale non sono nuovi obblighi ma rappresentano solo una specificazione di obblighi contenuti nella normativa statale (d.m. 24 aprile 2013);


Si approva il presente regolamento:



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.