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Regolamento 22 giugno 2016, n. 38/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva).

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 29 giugno 2016

Art. 9
Indirizzi relativi agli sport in movimento
1. Le società, enti ed associazioni sportive che svolgono attività nell’ambito degli sport in movimento, assoggettate all’obbligo di dotazione del defibrillatore ai sensi della normativa statale vigente, devono:
a) qualora organizzino eventi relativi ad attività sportive, ai quali si applica la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2015, n.149 (Recepimento dell’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante “Linee di indirizzo sull’organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate”), assicurare la presenza del defibrillatore e degli esecutori BLS-D;
b) qualora nel corso degli allenamenti da esse organizzati, sia prevista la presenza di un mezzo di locomozione al seguito ed il contesto in cui si svolge l’attività lo consenta, assicurare che sul mezzo sia presente il defibrillatore ed un esecutore BLS-D.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.