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Regolamento 22 giugno 2016, n. 38/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva).

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 29 giugno 2016

Art. 6
Adempimenti relativi alla presenza degli esecutori
1. La presenza degli esecutori BLS-D deve essere assicurata durante lo svolgimento dell’attività sportiva e motoria, che ha inizio con l’accesso degli utenti all’interno dell’impianto sportivo e termina con la loro uscita dall’impianto stesso.
2. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 6, della l.r. 68/2015 , qualora sussistano le condizioni, il gestore e gli assegnatari possono concordare che la presenza degli esecutori BLS-D sia garantita dal gestore con relativi oneri economici a carico degli enti, società e associazioni sportive.
3. L'obbligo di cui all'articolo 4, comma 6 della l.r. 68/2015 e l’accordo di cui al comma 2 devono essere contenuti in un atto scritto, dal quale risulti in maniera inequivocabile le responsabilità in ordine all’uso del defibrillatore.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.