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Regolamento 22 giugno 2016, n. 38/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva).

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 29 giugno 2016

Art. 5
Adempimenti relativi alle informazioni sulla presenza del defibrillatore
1. I gestori sono tenuti ad informare i soggetti che a qualsiasi titolo sono presenti negli impianti della esatta collocazione del defibrillatore mediante idonea cartellonistica utilizzando la simbologia in uso a livello internazionale.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, al fine di migliorare ulteriormente l’informazione circa il posizionamento del defibrillatore, può essere utilizzato qualsiasi altro strumento ritenuto utile, come opuscoli, video e applicazioni relative alle nuove tecnologie.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.