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Regolamento 22 giugno 2016, n. 38/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva).

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 29 giugno 2016

Art. 3
Adempimenti relativi alla collocazione del defibrillatore
1. I gestori degli impianti hanno l’obbligo di dotare gli stessi di defibrillatori semiautomatici esterni.
2. In ogni impianto sportivo deve essere disponibile, accessibile e funzionante almeno un defibrillatore semiautomatico. Il defibrillatore deve essere posizionato il più vicino possibile al luogo di svolgimento dell'attività sportiva o motorio ricreativa, in modo tale da poter essere raggiunto, al massimo, in tre minuti di passo veloce.
3. Il defibrillatore deve essere collocato preferibilmente in una teca a muro, con apertura libera e allarmata; deve essere facilmente riconoscibile e corredato di un pannello informativo a muro.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.