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Regolamento 22 giugno 2016, n. 38/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva).

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 29 giugno 2016

Art. 2
Classificazione degli impianti
1. Gli impianti ai quali si applica la legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell’ambito della pratica fisica e sportiva) si distinguono in:
a) impianti gestiti da soggetti pubblici;
b) impianti gestiti da associazioni, enti o società sportive, dilettantistiche o professionistiche;
c) impianti gestiti da soggetti privati diversi da quelli di cui alla lettera b).
2. Gli impianti ai quali non si applica la l.r. 68/2015 sono quelli indicati all'articolo 3, comma 2, della citata legge, quelli privati destinati esclusivamente all’uso personale dei proprietari e quelli pubblici o privati ad accesso libero non vigilato.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.