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Regolamento 22 giugno 2016, n. 38/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva).

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 29 giugno 2016

Art. 1
Definizioni
1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:
a) complesso sportivo: un insieme di impianti in cui si svolge unicamente l’attività sportiva e motorio-ricreativa che non hanno in comune alcuni specifici servizi accessori, come spogliatoi, servizi igienici;
b) esecutore BLS-D (basic life support defibrillation): l’operatore, sanitario non medico o laico, abilitato all’uso del defibrillatore.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.