Menù di navigazione

Regolamento 4 dicembre 2015, n. 73/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale").

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, dell' 11 dicembre 2015



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO




Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);


Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 23 novembre 2015;


Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la preliminare delibera della Giunta regionale n. 1107 del 23 novembre 2015 di adozione dello schema di regolamento;


Visto che nella seduta del 26 novembre 2015 la competente Commissione consiliare ha espresso sullo schema di regolamento parere favorevole con raccomandazioni;


Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2015, n. 1146;


Considerato quanto segue:


1. al fine di dare compiuta attuazione alla disposizione dell'articolo 4, comma 2, del CCNL 14/09/2000, che vieta il rapporto di lavoro a tempo parziale per coloro che sono titolari di posizioni di lavoro di particolare responsabilità preventivamente individuate dagli enti, e in coerenza con il nuovo modello di assetto delle posizioni organizzative in Regione Toscana, è opportuno disporre l'esclusione della possibilità di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per il personale titolare di posizione organizzativa;


2. è opportuno accogliere il parere della Commissione consiliare competente e adeguare conseguentemente il testo;


3. è necessario prevedere l'entrata in vigore del regolamento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana al fine di consentirne l'applicazione alle procedure di rinnovo degli incarichi di posizione organizzativa;



Si approva il presente regolamento

Art. 1
1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n.1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”) è aggiunta la seguente:
d bis) per il personale titolare di posizione organizzativa
.”.
2. Il comma 2 dell'articolo 28 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:
2. Il personale titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale cui viene assegnato un incarico di posizione organizzativa è tenuto a sottoscrivere un nuovo contratto individuale di lavoro a tempo pieno nel termine di 30 giorni dalla data della comunicazione di assegnazione, pena la decadenza dall'incarico.
”.
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 28 del d.p.g.r. 33/R/2010 è aggiunto in fine il seguente:
2 bis. Il personale che percepisce indennità di turno può accedere al solo rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.
”.
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.