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Regolamento 5 agosto 2015, n. 65/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”) in materia di modalità di scorrimento delle graduatorie per le assunzioni a tempo determinato e di valutazione del personale dirigente.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 7 agosto 2015




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 16 luglio 2015;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 21 luglio 2015;


Visto il parere favorevole della prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 28 luglio 2015;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2015, n. 778;



Considerato quanto segue:


1. è opportuno introdurre la deroga al divieto di riassunzione a tempo determinato dello stesso soggetto dalla medesima graduatoria qualora lo stesso abbia prestato servizio presso la Regione Toscana per meno di novanta giorni;


2. è necessario apportare adeguamenti al d.p.g.r. 33/R/2010 per ciò che concerne le disposizioni in materia di valutazione del personale dirigente, in coerenza con le modifiche introdotte nella l.r. 1/2009 dalla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” e alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 6/2000, 43/2006, 38/2007, 20/2008, 26/2009, 30/2009, 39/2009, 40/2009, 66/2011, 23/2012, 77/2012 e 80/2012).


Si approva il presente regolamento:


Art. 1
1. Al comma 4 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”) è aggiunto il seguente periodo: “
Il divieto non opera qualora il candidato abbia lavorato per un periodo inferiore a novanta giorni e il rapporto di lavoro non sia cessato per dimissioni dell’interessato.
”.
Art. 2
1. Nella rubrica dell’articolo 28 quinquies del d.p.g.r. 33/R/2010 la parola “
generale
” è soppressa.
2. Al comma 2 dell’articolo 28 quinquies del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole “
dei direttori generali e dell’avvocato generale
” sono sostituite dalle seguenti: “
del direttore generale, dell’avvocato generale e dei direttori
”.
3. Al comma 3 dell’articolo 28 quinquies del d.p.g.r. 33/R/210 la parola “
generale
” è soppressa.
Art. 3
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 28 undecies del d.p.g.r. 33/R/2010 è inserito il seguente:
1 bis. Alle riunioni dell’OIV partecipa un dirigente dell’amministrazione individuato dal direttore generale, con funzioni di supporto tecnico e organizzativo, anche in raccordo con altre strutture regionali.
”.
Art. 4
1. Il comma 6 dell’articolo 28 duodecies del d.p.g.r. 33/R/2010 è abrogato.
2. Il comma 7 dell’articolo 28 duodecies del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:
7. L’OIV propone annualmente alla Giunta regionale le valutazioni del direttore generale, dell’avvocato generale e dei vertici amministrativi degli enti dipendenti.
”.
3. Dopo il comma 7 dell’articolo 28 duodecies del d.p.g.r. 33/R/2010 è inserito il seguente:
7 bis. Ai fini dell’approvazione della relazione di cui all’articolo 28 sexies, l’OIV esprime annualmente alla Giunta regionale un parere sul conseguimento complessivo degli obiettivi organizzativi dell'Ente, delle strutture di vertice e degli enti dipendenti, come risultante dal monitoraggio finale condotto dalle competenti strutture.
”.
4. Dopo il comma 7 bis dell’articolo 28 duodecies del d.p.g.r. 33/R/2010 è aggiunto il seguente:
7 ter. Il direttore generale formula la proposta di valutazione dei direttori ai sensi dell’
articolo 19, comma 2 della l.r. 1/2009
con il supporto della struttura competente in materia di sistemi di valutazione della prestazione.
”.
5. Il comma 8 dell’articolo 28 duodecies del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:
8. Con deliberazione della Giunta regionale, assunta ai sensi dell’
articolo 15, comma 2 della l.r. 1/2009
, è determinato l’eventuale premio di risultato spettante al direttore generale, ai singoli direttori e all’avvocato generale, da corrispondersi in base al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Il suddetto premio di risultato non può essere superiore al 20 per cento della retribuzione annua spettante.
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.