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Regolamento 5 maggio 2015, n. 53/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana)

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, dell' 8 maggio 2015




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 12 febbraio 2015;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 3;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 23 marzo 2015 n. 286;


Visto il parere favorevole della seconda commissione consiliare, espresso nella seduta del 24 marzo 2015;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 3;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2015, n. 555;


Considerato quanto segue:


1. è necessario provvedere ad una complessiva rivisitazione del d.p.g.r. 48/R/2003 al fine di adeguarlo alle modifiche della l.r. 39/2000 , nonché al recente riordino delle funzioni amministrative intervenuto in questa materia a seguito dell’approvazione della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014 ”);


2. il regolamento (UE) del 20 ottobre 2010, n. 995/2010 (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati) ha stabilito gli obblighi degli operatori che commercializzano il legno e prodotti ad esso equivalenti al fine di assicurare la “due diligence”; per facilitare la costituzione di tale sistema di verifica e controllo è opportuno prevedere che il titolare dell’autorizzazione o della dichiarazione possa comunicare all’ente competente alcune informazioni da inserire nel sistema informativo per la gestione delle attività forestali (SIGAF) e che costituiscono documentazione utile ai fini degli adempimenti e degli accertamenti della “due diligence”;


3. per consentire la costituzione dell’elenco regionale delle ditte boschive come strumento utile per promuovere la competenza e la professionalità degli operatori del settore, è necessario definire le modalità di accesso, di tenuta dell’elenco, i requisiti di iscrizione, di rinnovo, di sospensione e di cancellazione. Al fine di rendere conoscibili ai proprietari dei boschi le informazioni necessarie per poter selezionare un’impresa boschiva qualificata, è prevista la comunicazione di specifiche informazioni;


4. per facilitare le attività di identificazione e controllo del personale che opera nel bosco si disciplinano le procedure per il rilascio del tesserino di identificazione del personale previsto dall’articolo 47, comma 6 quinquies della l.r. 39/2000 ;


5. al fine di tener conto dell’esperienza maturata negli anni di applicazione della normativa forestale si interviene su alcune disposizioni tecniche relative ai tagli boschivi e alle opere e movimenti di terreno;


6. al fine di valorizzare e tutelare singole piante arboree in rapporto a piante concorrenti sono previsti specifici criteri di gestione;


7. per il taglio dei boschi cedui coniferati e per i tagli di diradamento e di sfollo delle fustaie coetanee è stato introdotto, per semplificare le procedure autorizzatorie, l’istituto del silenzio – assenso;


8. le modifiche apportate dal legislatore nazionale alla disciplina di materiale vegetale agricolo e forestale, hanno sostanzialmente confermato un quadro normativo già vigente nell’ordinamento regionale, tuttavia è necessario modificare le norme tecniche previste dal regolamento alle nuove disposizioni statali;


9. per consentire la trasformazione dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione e oggetto di recupero a fini produttivi vengono stabiliti i criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico finalizzati a garantire il presidio e la stabilità idrogeologica del territorio.


Si approva il presente regolamento

Art. 1
1. All’articolo 1, comma 2, lettera c) del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana) le parole “
dalle province
” sono soppresse.
Art. 2
1. Al comma 1 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 48/R/2003 la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) "impianti per arboricoltura da legno, noceti, noccioleti specializzati e altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche": gli impianti per arboricoltura da legno, in cui le pratiche agronomiche non siano abbandonate da più di 15 anni e che soddisfano una delle seguenti condizioni:
1) costituiti con le procedure di cui all’articolo 54;
2) gli impianti già costituiti a seguito di contributi comunitari, nazionali e regionali e per i
quali risulti
dall'atto di concessione del contributo, o nelle norme relative all'assegnazione dello stesso, il
vincolo di destinazione solo per il primo ciclo colturale;
3) i noceti, ciliegeti, noccioleti e pioppeti di impianto artificiale.
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:
1 bis. Il proprietario può destinare a bosco i terreni coperti da vegetazione forestale di cui all’articolo 3, comma 5 della legge forestale, assoggettandoli alla relativa disciplina, previa dichiarazione all’ente competente.
”.
Art. 3
1. Al comma 2 dell’articolo 5 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
e all’articolo 66, comma 7
” sono soppresse.
Art. 4
1. Il comma 1 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
1. Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni di cui ai capi II e III del presente titolo sono presentate, agli enti competenti ai sensi della legge forestale con le modalità stabilite nei relativi regolamenti.
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
3. Nella domanda di autorizzazione e nella dichiarazione di cui al comma 2 sono dichiarati il soggetto esecutore dell'intervento, se diverso dal richiedente e il tecnico responsabile della direzione dei lavori nei casi di cui al comma 3 bis. Nel caso in cui i lavori siano affidati a più imprese devono essere comunicati i dati di tutte le imprese esecutrici e la suddivisione temporale o per fasi o per aree delle lavorazioni affidate a ciascuna di esse. Eventuali variazioni sono comunicate all’ente competente prima dell’accesso nel cantiere di lavoro del soggetto subentrante.
”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:
3 bis. Sono eseguiti sotto la direzione di un tecnico responsabile dei lavori i seguenti tagli:
a) tutti i tagli previsti alla sezione II che abbiano un’estensione superiore a 10 ettari accorpati;
b) i diradamenti nelle fustaie che abbiano un’estensione superiore a 10 ettari accorpati;
c) i rimanenti tagli previsti alla sezione III che abbiano un’estensione superiore a 1 ettaro.
”.
4. Nel comma 4 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 48/R/2003 dopo le parole “
delle opere o dei lavori,
” sono inserite le seguenti: “
nonché di perizie asseverate o giurate,
”.
5. Nel comma 5 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
alla comunità montana nei territori di propria competenza o alla provincia nei restanti territori
” sono sostituite dalle seguenti: “
agli enti competenti ai sensi della legge forestale
”.
Art. 5
1. Dopo il comma 3 bis del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:
3 ter. Nei casi in cui i dati contenuti nella dichiarazione di cui al comma 3 sono asseverati da un tecnico abilitato secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti i lavori sono eseguibili dal giorno successivo alla data di ricevimento da parte dell’ente competente.
”.
Art. 6
1. Il comma 2 bis dell’articolo 8 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
2 bis. Il titolare dell’autorizzazione o della dichiarazione comunica all’ente competente le
superfici che sono state oggetto d’intervento e le quantità legnose, divise per specie ed assortimento, entro il 31 ottobre successivo alla scadenza di ogni stagione silvana. La suddetta comunicazione può essere inviata anche in tutti gli altri casi previsti ai fini dell’applicazione della normativa comunitaria di cui al regolamento (UE) del 20 ottobre 2010, n. 995/2010 (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati). L’ente registra la comunicazione nel SIGAF.
”.
Art. 7
1. Dopo l’articolo 8 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente articolo:
Art. 8 bis
Elenco delle ditte boschive
1. L’iscrizione nell’elenco delle ditte boschive di cui all’articolo 38 bis della legge è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione al registro delle imprese della camera di commercio industria artigianato e agricoltura (CCIAA) con attività prevalente o secondaria in materia di selvicoltura e attività connesse;
b) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
c) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
d) essere in possesso del tesserino di identificazione di cui all’articolo 47, comma 6 quinquies della legge forestale o avere alle proprie dipendenze personale in possesso di tesserino.
2. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 il legale rappresentante dell’impresa presenta domanda all’ente sul cui territorio ha sede legale l’impresa. Le imprese che non hanno sede legale in Toscana presentano domanda ad uno degli enti competenti nel territorio della Toscana. Nella domanda il legale rappresentante dichiara, ai sensi del
Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), il possesso dei requisiti di cui al comma 1. La verifica del possesso dei requisiti è effettuata dall’ente competente al momento della presentazione della domanda di iscrizione e non comporta oneri amministrativi a carico dell’impresa. Alla domanda è allegato l’elenco del personale di cui al comma 1, lettera d) e nella stessa sono indicate le seguenti informazioni:
a) i tagli boschivi effettuati dalla ditta negli ultimi cinque anni specificando la localizzazione catastale dell’intervento, la superficie dell’intervento, la forma di governo, il trattamento del bosco e la tipologia di taglio, nonché la quantità e la tipologia di assortimenti legnosi ottenuti;
b) le macchine, le attrezzature e gli animali da soma nella disponibilità dell’impresa;
c) l’eventuale attuazione di percorsi formativi/addestrativi tecnico operativi inerenti l’attività selvicolturale e di sistemazione idraulico forestale, di sicurezza sui luoghi di lavoro e/o possesso di attestati di qualificazione professionale o di certificazione delle competenze;
d) le eventuali sanzioni amministrative contestate e le condanne penali pendenti e passate in giudicato negli ultimi cinque anni a carico dell’impresa o dei suoi rappresentanti legali per violazioni della legge forestale o della disciplina in materia di lavoro irregolare e sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) ogni altro dato ritenuto qualificante per l’impresa stessa.
3. L’ente competente iscrive l’impresa nell’elenco e riporta, con riferimento a ciascuna impresa iscritta, le informazioni di cui al comma 2, lettere a) b) c) ed e). L’eventuale mancata comunicazione delle informazioni è espressamente evidenziata nell’elenco.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno le imprese iscritte all’elenco trasmettono agli enti competenti una dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti di cui al comma 1 ed un aggiornamento delle informazioni di cui al comma 2.
5. Prima dell’accesso nel cantiere di lavoro di personale diverso da quello indicato in fase di domanda l’impresa deve aggiornare l’elenco degli operatori del comma 2.
6. Nei casi in cui, sia accertata la mancanza dei requisiti di cui al comma 1 si applica la cancellazione dell’impresa dall’elenco.
7. Nel caso in cui l’ente verifichi che le informazioni comunicate ai sensi del comma 2 non sono veritiere procede alla sospensione dell’impresa dall’elenco per un periodo da due a sei mesi.
8. Per i fini di cui ai commi 6 e 7 l’ente competente comunica il provvedimento all’impresa interessata e provvede alla registrazione sul SIGAF della sospensione o cancellazione.
9. A seguito della sospensione o cancellazione dall’elenco la ditta è tenuta all’immediata sospensione di tutti i lavori per i quali sia necessaria l’iscrizione, dandone comunicazione al titolare dell’autorizzazione o dichiarazione.
10. Nel caso in cui l’accertamento delle condizioni indicate al comma 6 e al comma 7 sia fatto da un ente diverso da quello indicato al comma 8 l’ente accertatore provvede a darne comunicazione all’ente competente.
Art. 8
1. Dopo l’articolo 8 bis del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente articolo:
Art. 8 ter
Tesserino di identificazione
1. Ai sensi dell’articolo 47, comma 6 quinquies della legge forestale il personale presente nella superficie oggetto di taglio e nelle superfici destinate alle opere connesse di cui al presente regolamento, deve essere munito di tesserino di identificazione ed esibirlo insieme a un documento d’identità in corso di validità a richiesta del personale dell’ente competente e degli altri organi di controllo.
2. La domanda per il rilascio del tesserino di identificazione è presentata dal legale rappresentante dell’impresa e attesta il possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione al registro delle imprese della CCIAA con attività prevalente o secondaria in materia di selvicoltura e attività connesse;
b) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
c) assolvimento degli obblighi, anche formativi, in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui alla normativa vigente.
3. La domanda, con allegata la dichiarazione, ai sensi del
Sito esternod.p.r. 445/2000
, di possesso dei requisiti di cui al comma 2 contiene l’ elenco del personale per il quale viene richiesto il rilascio del tesserino di identificazione con indicato per ciascun operatore nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, recapiti dell’interessato.
4. La domanda è presentata all’ente dove ha sede legale l’impresa. Le imprese che
non hanno sede legale in Toscana presentano domanda ad uno degli enti competenti nel territorio della Toscana.
5. L’ente competente, verificato il possesso dei requisiti di cui al comma 2, registra la domanda sul SIGAF e consegna all’impresa i tesserini di riconoscimento precompilati sul SIGAF e contenenti nome, cognome, numero progressivo e nome della ditta.
6. L’impresa comunica la cessazione del rapporto di lavoro con i dipendenti muniti di tesserino di identificazione entro trenta giorni dall’avvenuta cessazione e provvede a riconsegnare il tesserino all’ente competente.
”.
Art. 9
1. Il comma 5 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al taglio l'ente competente può richiedere la preventiva individuazione delle piante da abbattere o da rilasciare o di aree di saggio dimostrative in numero e superficie proporzionali all’estensione della tagliata e all’eterogeneità del soprassuolo.
”.
2. Dopo il comma 7 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:
7 bis. I tagli per la valorizzazione di singole piante arboree sono soggetti ad autorizzazione nei casi specificati nell’articolo 12 bis.
”.
3. Nel comma 11 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-foresale (ARSIA).
” sono sostituite dalle seguenti: “
del settore della Giunta regionale competente per materia.
”.
4. Dopo il comma 12 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:
12 bis. L’area di cantiere comprende le aree in cui sono autorizzati i lavori di taglio e relativo esbosco nonché tutte le opere connesse di cui alla sezione VI del presente capo, utilizzate per l’esecuzione dei lavori stessi.
”.
Art. 10
1. Nel comma 2 dell’articolo 12 le parole “
dalla comunità montana per i territori di propria competenza e dalla provincia per i restanti territori
” sono sostituite dalle parole “
dagli enti competenti ai sensi della legge forestale
”.
Art. 11
1. Dopo l’articolo 12 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente articolo:
Art. 12 bis
Tagli finalizzati alla tutela e valorizzazione di singole piante arboree
1. Ai fini della tutela e valorizzazione di singole piante arboree si definiscono piante obiettivo quelle che vengono individuate e favorite nei rapporti rispetto alle piante concorrenti.
2. Le piante obiettivo sono scelte tra quelle più vigorose e meglio conformate delle specie da valorizzare.
3. Gli interventi per la tutela e valorizzazione delle piante obiettivo vengono effettuati a carico dei soggetti la cui proiezione della chioma è distante meno di 3 metri dalla proiezione della chioma delle piante obiettivo.
4. Le norme tecniche per l’esecuzione dei tagli a favore delle piante obiettivo integrano quelle riportate alle sezioni II e III del presente capo. In caso di prelievi superiori a quelli ivi previsti i tagli di cui al presente articolo sono soggetti ad autorizzazione e ad eventuale piano di coltura e/o deposito cauzionale per vincolare la destinazione del soprassuolo fino al termine del
ciclo produttivo.
5. L’autorizzazione di cui al comma 4 può essere acquisita per silenzio assenso, decorsi i termini previsti per il rilascio dell’autorizzazione stessa, a condizione che la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzi:
a) gli obiettivi di tutela e valorizzazione;
b) le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto d’intervento;
c) la compatibilità idrogeologica ed ambientale dell’intervento;
d) i criteri d’identificazione delle piante obiettivo;
e) le tecniche idonee a garantire il migliore sviluppo delle piante obiettivo e del restante soprassuolo senza comprometterne la stabilità;
f) il piano dei tagli riferito alle piante obiettivo e al restante soprassuolo;
g) le modalità d’esbosco.
6. Tra un taglio e il successivo per la tutela e valorizzazione delle piante obiettivo deve intercorrere un tempo non inferiore a cinque anni. Gli interventi a carico del restante soprassuolo mantengono la loro naturale scadenza e devono essere effettuati in coincidenza dei tagli di cui al presente articolo.
”.
Art. 12
1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 13 del d.p.g.r. 48/R/2003, è inserita la seguente:
c bis) i tagli finalizzati alla tutela e valorizzazione di singole piante arboree di cui all’articolo 12 bis.
”.
Art. 13
1. Nel comma 6 dell’articolo 14 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
Entro la fine dell’anno silvano in corso
” sono sostituite dalle seguenti: “
Entro la scadenza del titolo autorizzativo
”.
2. Dopo il comma 7 dell’articolo 14 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:
7 bis L’Ente competente al fine di evitare danni significativi al bosco e alla viabilità, può sospendere le operazioni di cui al presente articolo o prorogare i termini di cui al comma 6 e al comma 7 in relazione alle condizioni climatiche e allo stato di percorribilità della viabilità e dei terreni.
”.
Art. 14
1. Nel comma 3 dell’articolo 15 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
la comunità montana nel territorio di propria competenza e la provincia nel restante territorio
” sono sostituite dalle seguenti: “
gli enti competenti ai sensi della legge forestale
”.
Art. 15
1. Al comma 3, lettera c) dell’articolo 17 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
dell' ARPAT (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana);
” sono sostituite dalle seguenti: “
del servizio fitosanitario regionale;
”.
2. Al comma 3, lettera d) dell’articolo 17 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
dell’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “
del settore della Giunta regionale competente per materia
”;
3. Nel comma 3 bis dell’articolo 17 del d.p.g.r. 48/R/2003 dopo le parole “
di età
prevalente inferiore a cinquanta anni,
” sono inserite le seguenti: “
e delle fustaie su ceduo di cui all’articolo 29, comma 1, lettera c)
”.
Art. 16
1. Al comma 1 dell’articolo 19 del d.p.g.r. 48/R/2003 la parola “
agamica
” è sostituita dalla parola “
gamica
”.
2. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 19 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituita dalla seguente:
d) "boschi cedui invecchiati" i cedui in cui i polloni hanno età superiore a 36 anni. Nel caso dei
cedui trattati a sterzo si considera l’età dei polloni di maggiore sviluppo;
”.
Art. 17
1. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 22 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
rilasciate al taglio precedente,
” sono sostituite dalle seguenti: “
di migliore sviluppo e conformazione rilasciate ai tagli precedenti,
”.
2. Alla lettera d) del comma 4 dell’articolo 22 del d.p.g.r. 48/R/2003 dopo le parole “
oggetto di taglio
” sono inserite le seguenti: “
compatibilmente con la presenza di soggetti idonei;
”.
Art. 18
1. Il numero 5) della lettera b) del comma 1 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
5) i cipressi esotici e le chamaecyparis delle quali è consentito il taglio delle piante isolate;
”.
2. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 48/R/2003 è soppressa.
3. Nella lettera e) del comma 1 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
in tutti i casi previsti alle lettere b) e d)
” sono sostituite dalle seguenti: “
in tutti i casi previsti alla lettera b)
”.
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:
3 bis. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere acquisita per silenzio-assenso, decorsi i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione stessa, a condizione che la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzi le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento e in cui siano specificate in particolare le tecniche d'intervento idonee a garantire il migliore sviluppo del bosco senza comprometterne la stabilità.
”.
Art. 19
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 27 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:
2 bis. Al fine di evitare pericoli per l’incolumità pubblica o di incendio boschivo o per motivi fitosanitari dovuti al rilascio di necromassa in piedi sono altresì soggetti ad autorizzazione i diradamenti e gli sfolli effettuati mediante cercinatura, cassage o torsione del fusto.
2. Il comma 3 dell’articolo 27 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
3. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 2 bis può essere acquisita per silenzio-assenso, decorsi i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione stessa, a condizione che la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzi le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento e in cui siano specificate in particolare le tecniche d'intervento idonee a garantire il migliore sviluppo del bosco senza comprometterne la stabilità nonché l’assenza di pericoli per incolumità pubblica, incendio boschivo o per motivi fitosanitari.
”.
Art. 20
1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 30 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserita la seguente:
c bis) i diradamenti e gli sfolli effettuati mediante cercinatura, cassage o torsione del fusto al fine di evitare pericoli per l’incolumità pubblica o di incendio boschivo o per motivi fitosanitari dovuti al rilascio di necromassa in piedi.
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 30 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può essere acquisita per silenzio-assenso, decorsi i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione stessa, a condizione che la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzi le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento e in cui siano specificate in particolare le tecniche d'intervento idonee a garantire il migliore sviluppo della fustaia senza comprometterne la stabilità e l’assenza di pericoli per incolumità
pubblica, incendio boschivo o per motivi fitosanitari.
3. Nel comma 8 dell’articolo 30 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
30 anni
” sono sostituite dalle parole “
venti anni
”.
Art. 21
1. Nel comma 9 dell’articolo 32 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
3 ettari
” sono sostituite dalle seguenti “
1 ettaro
”.
Art. 22
1. Il comma 3 dell’articolo 33 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
3. Nei casi in cui sia prevedibile il mancato od insufficiente insediamento della rinnovazione naturale, nonché quando a seguito del taglio la rinnovazione naturale sia insufficiente, è prescritto il ricorso alla rinnovazione artificiale da attuarsi con le stesse specie del soprassuolo maturo, fatte salve le sostituzioni di specie consentite o prescritte dal presente regolamento. L'ente competente può richiedere la costituzione di deposito cauzionale a garanzia dell'impegno all’impianto della rinnovazione artificiale e delle successive cure colturali.
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 33 del d.p.g.r. 48/R/2003 è abrogato.”.
Art. 23
1. Il comma 3 dell’articolo 34 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
3. L'esecuzione dei tagli di cui al presente articolo è soggetta ad autorizzazione previa presentazione di un progetto di taglio nel caso di tagliate di superficie superiore a 1 ettaro non previste da piani di gestione o di taglio. L'ente competente può chiedere la preventiva individuazione delle piante da abbattere e la costituzione di deposito cauzionale a garanzia dell'impegno all’impianto della rinnovazione artificiale e delle successive cure colturali.
”.
Art. 24
1. Nel comma 5 dell’articolo 35 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
3 ettari
” sono sostituite dalle seguenti “
1 ettaro
”.
Art. 25
1. Nel comma 3 dell’articolo 36 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
3 ettari
” sono sostituite dalle parole “
1 ettaro
”.
Art. 26
1. Il comma 2 dell’articolo 39 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
2. Nelle aree di pertinenza delle linee di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è
consentito:
a) il taglio del bosco ceduo che abbia raggiunto l'età del turno minimo, senza obbligo del rilascio di matricine;
b) il taglio di tutte le piante o polloni la cui chioma sia posta a meno di 5 metri dai conduttori o che sia prevedibile raggiungano tale distanza nei due anni successivi;
c) il taglio delle piante inclinate od instabili, anche radicate al di fuori dell'area di pertinenza, che possono cadere sui conduttori.
”.
Art. 27
1. Nel comma 1 dell’articolo 41 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
del presente regolamento
” sono sostituite dalle seguenti: “
delle norme della presente sezione
”.
Art. 28
1. Nel comma 1 dell’articolo 43 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole: “
le comunità montane per gli altri territori di propria competenza e le province per i restanti territori
” sono sostituite dalle seguenti: “
gli enti competenti ai sensi della legge forestale per i restanti territori
”.
2. Nel comma 6 dell’articolo 43 del d.p.g.r. 48/R/2003 dopo le parole “
sottobacini interessati.
” sono aggiunte le seguenti: “
, anche in relazione ai turni medi reali applicati nell’area stessa.
”.
Art. 29
1. Dopo il comma 8 dell’articolo 44 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:
8 bis. Per i tagli di avviamento ad alto fusto dei boschi cedui, per i tagli di diradamento delle fustaie e per tutti i tagli dei boschi coetanei e coetaneiformi che non comportino una scopertura del suolo maggiore del 70 per cento, l’anno silvano di esecuzione indicato dal piano ha valore indicativo ed i suddetti tagli possono essere eseguiti in qualunque annualità silvana di validità del piano stesso previa presentazione della dichiarazione di taglio di cui all’articolo 10, comma 10.
”.
2. Il comma 9 dell’articolo 44 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
9. Per i tagli diversi da quelli indicati al comma 8 bis, nei casi in cui non sia stato possibile rispettare il piano dei tagli per ciascuna annualità è consentita, per l’esecuzione del taglio, la presentazione della dichiarazione di taglio di cui all’articolo 10, comma 10 nelle annualità silvane successive rispetto a quella prevista a condizione che, con l`eventuale accorpamento delle superfici di taglio previste in annualità diverse, non siano superati i limiti d`estensione dei tagli disposti dall`articolo 20, comma 1 e dall`articolo 37, comma 3 e i limiti d’età di cui all’articolo 25.
”.
Art. 30
1. Nel comma 2 dell’articolo 45 del d.p.g.r. 43/R/2003 dopo la parola “
autorizzazione
” sono aggiunte le seguenti “
del comune
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 45 del d.p.g.r. 43/R/2003 è sostituito dal seguente:
3. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 è soggetta alle disposizioni
della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65
(Norme per il governo del territorio).
”.
Art. 31
1. Nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 46 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
in quanto già utilizzati al precedente taglio e nel frattempo rinsaldatisi, con o senza il reinsediamento naturale di vegetazione forestale,
” sono soppresse.
Art. 32
1. Il comma 1 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
1. I proprietari o i possessori di piante forestali, di cui all'allegato A della legge forestale, sono tenuti a dare immediata comunicazione agli enti competenti ai sensi della legge forestale della presenza di attacchi parassitari dannosi alle piante e dei danni fitosanitari d'altra origine. Gli enti competenti informano il servizio fitosanitario regionale, che provvede ad indicare le norme e i metodi di lotta.
2. Nel primo periodo del comma 2 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
dalla provincia o dalla comunità montana
” sono sostituite da: “
dall’ente competente ai sensi della legge forestale
”. Nel secondo periodo del comma 2 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
la provincia o la comunità montana provvedono
” sono sostituite da: “
l’ente competente ai sensi della legge forestale provvede
”.
3. Il comma 6 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
6. Per quanto concerne gli interventi disposti ai sensi del comma 1 o da provvedimenti di lotta obbligatoria disposti in base alla normativa vigente o da decisioni comunitarie, il taglio delle piante è effettuato quando sia stata ufficialmente accertata la presenza del parassita di quarantena secondo le modalità ed i tempi stabiliti il servizio fitosanitario regionale.
”.
4. Il comma 7 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
7. I provvedimenti del servizio fitosanitario regionale, previste dal presente articolo, sono comunicate al competente servizio della Regione Toscana, al Corpo forestale dello Stato, agli enti competenti e agli altri soggetti interessati.
”.
5. Al comma 8 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
da provincia o comunità montana
” sono sostituite dalle seguenti: “
dagli enti competenti
”.
Art. 33
1. Al comma 4 dell’articolo 50 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
la comunità montana per i territori di propria competenza e la provincia per i restanti territori
” sono sostituite dalle parole “
gli enti competenti ai sensi della legge forestale
”.
Art. 34
1. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 52 del d.p.g.r. 48/R/2003 è abrogata.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 52 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:
5 bis. La capitozzatura delle piante vecchie ed adulte per rinvigorirne la chioma e delle piante giovani, per prepararle all'innesto è soggetta a comunicazione.
”.
Art. 35
1. Nel comma 1 dell’articolo 53 del d.p.g.r. 48/R/2003 la parola “
quaranta
” è sostituita dalla seguente: “
venticinque
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 53 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
4. L’estrazione del sughero dalle piante di sughera ovunque radicate è soggetta a dichiarazione ed è consentita a condizione che:
a) il fusto abbia raggiunto una circonferenza di 60 centimetri, misurati a metri 1,30 da terra e sopra scorza;
b) la parte di fusto decorticata non superi in altezza il triplo della misura della circonferenza;
c) sia effettuata solo dopo che il sughero abbia raggiunto l’età di nove anni;
d) sia effettuata esclusivamente nel periodo 15 maggio – 31 agosto.
”.
Art. 36
1. Il comma 1 dell’articolo 54 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
1. La realizzazione e l'espianto di un impianto di arboricoltura da legno sono soggetti a dichiarazione all’ente competente fatte salve le altre autorizzazioni eventualmente necessarie per la specifica tipologia dell’intervento previsto con particolare riferimento all’autorizzazione di cui all’articolo 82, comma 2 per i terreni saldi.
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 54 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:
1 bis. Le norme di cui al comma 1 si applicano anche agli impianti destinati alla produzione di alberi di Natale realizzati su terreni non boscati e non costituenti attività vivaistica.
”.
Art. 37
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 55 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
dalla comunità montana nei propri territori e dalla provincia nei restanti territori
” sono sostituite dalle seguenti: “
dall’ente competente ai sensi della legge forestale
”.
2. Alla lettera c) del comma 1dell’articolo 55 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
dalla comunità montana nei propri territori e dalla provincia nei restanti territori
” sono sostituite dalle seguenti: “
dall’ente competente ai sensi della legge forestale
”.
3. Al comma 2 dell’articolo 55 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
la comunità montana e la provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
Gli enti competenti ai sensi della legge forestale
”.
Art. 38
1. Al comma 2 dell’articolo 56 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
dalla provincia e dalla comunità montana
” sono sostituite dalle seguenti: “
dall’ente competente
”.
Art. 39
1. Il comma 2 dell’articolo 57 bis del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
2. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 15 le operazioni di cui al comma 1 sono consentite a condizione che:
a) le operazioni riguardino esclusivamente i residui ligno-cellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, di potatura, ripulitura o da altri interventi agricoli e forestali;
b) il rilascio, la triturazione, l’abbruciamento siano effettuati entro 250 metri dal luogo di produzione del materiale ligno-cellulosico;
c) il materiale triturato e le ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale come sostanze concimanti o ammendanti tramite distribuzione sul terreno La formazione di cumuli è consentita per il tempo strettamente necessario al reimpiego;
d) l’ abbruciamento sia effettuato in piccoli cumuli e in quantita' giornaliere non superiori a 3 metri steri per ettaro.
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 57 bis del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente comma:
2 bis. Gli abbruciamenti in loco dei residui ligno-cellulosici provenienti dai tagli boschivi o da altri interventi agro-forestali sono vietati nei periodi a rischio di incendi di cui all’articolo 61 e, negli altri periodi, sono attuati nel rispetto delle disposizioni di prevenzione,
salvaguardia e tutela del territorio dagli incendi di cui al titolo II capo IV.
”.
Art. 40
1. Nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 59 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
durante i periodi non definiti a rischio di incendio ai sensi dell’articolo 61
” sono soppresse.
2. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 59 del d.p.g.r. 48/R/2003 è abrogata.
Art. 41
1. Il comma 1 dell’articolo 60 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
1. Le aree con rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b bis) della legge forestale sono i boschi e le aree assimilate di cui all'articolo 3 della legge forestale dei comuni di:
a) Anghiari, Arezzo, Bucine, Capolona, Castelfranco Piandiscò, Castel San Niccolò, Castiglion Fiorentino, Chiusi della Verna, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Loro Ciuffenna, Lucignano Montemignaio, Monte San Savino, Pergine Valdarno, San Giovanni Valdarno, Subbiano, Talla, Terranuova Bracciolini (Provincia di Arezzo);
b) Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino val d’Elsa, Calenzano, Capraia e Limite, Certaldo, Fiesole, Figline e Incisa Valdarno, Firenze, Firenzuola, Greve in Chianti, Lastra a Signa,
Montaione, Montelupo fiorentino, Montespertoli, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull’Arno, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Vaglia,Vinci (Provincia di Firenze);
c) Arcidosso, Capalbio, Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Gavorrano, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Massa Marittima, Monte Argentario, Monterotondo Marittimo, Montieri, Orbetello, Roccastrada, Santa Fiora, Scansano, Scarlino, Seggiano, Sorano (Provincia di Grosseto);
d) Campiglia Marittima, Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Castagneto Carducci, Cecina, Livorno, Marciana, Marciana Marina, Piombino, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba, Rosignano Marittimo, Suvereto (Provincia di Livorno);
e) Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Camaiore, Capannori, Coreglia Antelminelli, Lucca, Massarosa, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Vagli Sotto, Villa Basilica (Provincia di Lucca);
f) Aulla, Bagnone, Carrara, Casole in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Massa, Montignoso, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri (Provincia di Massa - Carrara);
g) Buti, Calci, Castelfranco di Sotto, Castelnuovo di Val di Cecina, Crespina Lorenzana, Fauglia, Monteverdi MarittimoPisa, Pomarance, Pontedera, Riparbella, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Maria a Monte, Vecchiano, Vicopisano, Volterra (Provincia di Pisa);
h) Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini Terme, Pescia, Pistoia, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Uzzano(Provincia di Pistoia);
i) Cantagallo, Carmignano, Prato, Vaiano, Vernio (Provincia di Prato);
j) Abbadia San Salvatore, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d’Orcia, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monticiano, Piancastagnaio, Poggibonsi, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, Sinalunga, Sovicille (Provincia di Siena).
”.
Art. 42
1. Il comma 2 dell’articolo 61 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
2. Sulla base dell’indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi così come definito nel Piano AIB, con atto del dirigente della competente struttura regionale possono essere modificati i periodi a rischio di cui al comma 1, anche per singoli comuni dandone comunicazione ai comuni interessati.”
Art. 43
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 63 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:
4 bis. Durante le operazioni di spegnimento, bonifica e controllo di un incendio boschivo il direttore delle operazioni di spegnimento può disporre l’accensione del fuoco tra un fronte di sicurezza e il margine dell’area bruciata per mettere in sicurezza l’area interessata dall’evento.
”.
Art. 44
1. Al comma 2 dell’articolo 64 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
della comunità montana per i territori di propria competenza e della provincia per i restanti territori
” sono sostituite con le seguenti: “
dell’ente competente ai sensi della legge forestale
”.
2. Il comma 5 dell’articolo 64 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
5. Per le aree attrezzate già esistenti nelle aree di cui all'articolo 59, comma 1, l’ente competente ai sensi della legge forestale prescrive l'eventuale adeguamento delle opere, le precauzioni da adottare per l'accensione del fuoco e la normativa d'uso da esporre in appositi cartelli.
”.
Art. 45
1. Al comma 1 dell’articolo 65 dopo le parole “
di incendi.
” sono inserite le seguenti: “
L’ente competente ai sensi della legge forestale prevede modalità di comunicazione preventiva in particolare nei periodi a rischio di cui all’articolo 61.
”.
Art. 46
1. Il comma 1 dell’articolo 66 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
1. Tutti gli abbruciamenti sono vietati nei periodi a rischio di incendi di cui all’articolo 61 e, nei rimanenti periodi, devono essere attuati nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 57 bis e delle norme del presente articolo.
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 66 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente comma:
1 bis Nelle aree di cui all'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), l'abbruciamento dei residui vegetali derivanti da utilizzazioni legnose o da altre operazioni colturali è soggetto ad autorizzazione degli enti competenti ai sensi della legge forestale. Ai fini dell'autorizzazione sono valutate le condizioni di infiammabilità della vegetazione forestale e della lettiera, le condizioni morfologiche del terreno e la presenza di spazi aperti idonei. L'autorizzazione specifica le norme di prevenzione e le precauzioni da osservare.
”.
3. Il comma 2 dell’articolo 66 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 bis, nei castagneti da frutto è consentito l'abbruciamento dei materiali provenienti da potatura e ripulitura degli stessi nel rispetto delle norme di prevenzione di cui al comma 4.
4. Nel comma 3 dell’articolo 66 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
con esclusione dei periodi definiti a rischio di cui all' articolo 61
” sono soppresse.
5. La lettera d) del comma 4 dell’articolo 66 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituita dalla seguente:
d) l'abbruciamento deve essere effettuato in assenza di vento ovvero quando la colonna di fumo sale verticale.
”.
6. La lettera b) del comma 5 dell’articolo 66 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituita dalla seguente:
b) l'abbruciamento deve esserere effettuato in assenza di vento ovvero quando la colonna di fumo sale verticale;
”.
7. La lettera c) del comma 5 dell’articolo 66 del d.p.g.r. 48/R/2003 è abrogata.
8. Il comma 6 dell’articolo 66 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
6. L’ente competente può prevedere modalità di comunicazione preventiva dell'esecuzione degli abbruciamenti.
”.
9. Il comma 7 dell’articolo 66 del d.p.g.r. 48/R/2003 è abrogato.
Art. 47
- Sostituzione dell’articolo 68 del d.p.g.r. 48/R/2003
1. L’articolo 68 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 68
Deroghe
1. Fermo restando quanto disciplinato all’articolo 57 bis, gli enti competenti ai sensi della legge forestale possono autorizzare, per motivate esigenze deroghe ai divieti di cui al presente capo nei seguenti casi:
a) esecuzione di lavori pubblici o privati;
b) manifestazioni che prevedano l'uso di fuochi anche pirotecnici;
c) attività in campeggi anche temporanei;
d) attività di formazione ed addestramento per la prevenzione e la lotta attiva degli incendi boschivi con le modalità definite nel Piano AIB.
e) per l'uso della tecnica del "fuoco prescritto" ove ciò sia ritenuto utile, anche in via sperimentale, per ridurre e controllare lo sviluppo di biomassa ai fini della prevenzione degli incendi e della tutela di particolari assetti vegetazionali nel territorio rurale.
2. Nelle autorizzazioni di cui al comma 1, sono previste le necessarie prescrizioni e precauzioni al fine di evitare rischi di incendio.
3. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione per gli interventi di cui al comma 1, lettera e) è presentato un progetto che contiene le motivazioni e le tecniche da utilizzare con particolare riferimento ai tempi, alle modalità di esecuzione e alle cautele da adottare.
4. Gli interventi di cui al comma 1, lettera e) sono attuati dall’ente competente.
”.
Art. 48
1. Il comma 4 dell’articolo 71 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
4. Ai sensi dell' articolo 42 della legge forestale, salvo quanto previsto all' articolo 68 della stessa legge per i territori ricadenti nell'ambito dei parchi regionali, provinciali e delle riserve naturali, la domanda di autorizzazione e la dichiarazione d'inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico è presentata all’ente competente ai sensi della legge forestale.
”.
2. Il comma 4 bis dell’articolo 71 del d.p.g.r. 48/R/2003 è abrogato.
Art. 49
1. Nel comma 1 dell’articolo 74 del d.p.g.r. 48/R/2003 dopo le parole “
di qualsiasi entità
” sono inserite le seguenti: “
o trasformazione di boschi o di terreni saldi
”.
2. Nel comma 3 dell’articolo 74 del d.p.g.r. 48/R/2003 dopo le parole “
ove siano previsti scavi
” sono inserite le seguenti: “
o trasformazione di boschi o di terreni saldi
”.
Art. 50
1. Il comma 3 dell’articolo 79 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 80 bis, la trasformazione del bosco è soggetta, ai sensi dell' articolo 42 della legge forestale, ad autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, e ad autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico.
2. Al comma 4 dell’articolo 79 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
dalla comunità montana nei territori di propria competenza e dalla provincia nei restanti territori,
” sono sostituite dalle seguenti: “
dall’ente competente di cui all’articolo 42, comma 4 della legge forestale
”.
3. Dopo il comma 5 dell’articolo 79 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente comma:
5 bis. Le trasformazioni boschive, i rimboschimenti compensativi di cui all’articolo 81 e gli interventi realizzati con le somme introitate ai sensi dell’articolo 44, commi 6 e 7 della legge forestale costituiscono inventario speciale ai sensi dell’articolo 7 della stessa legge forestale e sono registrati nel SIGAF.
”.
Art. 51
1. Dopo l’articolo 80 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:
Art. 80 bis
Criteri per l’autorizzazione alla trasformazione dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico
coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione oggetto di recupero a fini produttivi
1. L’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico per il recupero agronomico a fini produttivi dei paesaggi di cui all’articolo 42, comma 1 bis, lettera b) della legge forestale è rilasciata a condizione che:
a) l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie e altre opere civili sui terreni oggetto di trasformazione;
b) siano previste opere di sistemazione idraulico agraria per la regimazione delle acque superficiali e la prevenzione dell’erosione del suolo in rapporto alle condizioni di regimazione e sgrondo delle acque dei terreni contermini. E’ consentito anche il recupero di opere di sistemazione idraulico agraria preesistenti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 devono avere estensione inferiore a 3 ettari e devono essere distribuiti nello spazio al fine di evitare contiguità tra gli interventi prima di cinque anni. La contiguità è interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza.
3. Alla domanda di autorizzazione di cui al comma 1 è allegato un progetto che, fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche generali di cui al capo I, titolo III, contiene:
a) i dati relativi alla localizzazione e allo stato attuale dei terreni di cui si richiede il recupero agronomico;
b) la documentazione aereofotografica riferita a fotogrammi del volo anno 1954 o la perizia giurata attestante lo stato storico dei luoghi pre-esistenti ai processi di forestazione e rinaturalizzazione, comprovata dall’analisi di documentazione fotografica o aereofotografica oggettivamente databile;
c) la descrizione dei terreni oggetto di recupero, nonché i vincoli urbanistici e paesaggistici eventualmente insistenti sulla stessa area;
d) la descrizione e la documentazione fotografica relativa alle eventuali opere di sistemazione idraulico agraria esistenti;
e) le modalità di realizzazione e/o ripristino e mantenimento delle opere di sistemazione idraulico agraria;
f) le modalità e i tempi di realizzazione del progetto di recupero a fini produttivi nonché le colture che si intendono ripristinare.
4. Nei casi in cui l’attività agro silvo pastorale venga abbandonata prima che siano decorsi cinque anni dall’autorizzazione, oltre alle sanzioni previste dalla legge, sono posti a carico del proprietario o possessore l’obbligo di ripristino ai sensi dell’articolo 85 della legge forestale e l’esecuzione delle opere di rimboschimento dei terreni oggetto di recupero agronomico.
”.
Art. 52
1. Il comma 1 dell’articolo 81 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
1. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di cui all’articolo 42, comma 1 bis della legge forestale.
”.
2. Al comma 6 dell’articolo 81 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
alla provincia o alla comunità montana
” sono sostituite dalle parole: “
all’ente competente ai sensi dell’articolo 44, comma 6 della legge forestale
”.
3. Dopo il comma 6 dell’articolo 81 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:
6 bis. Nei casi indicati dall’articolo 44, comma 7 bis della legge forestale il pagamento di cui al comma 6 può essere effettuato in forma rateizzata sulla base di un piano in cui siano indicate le superfici oggetto di effettiva trasformazione nei singoli anni di validità dell’autorizzazione. In caso di incremento delle superfici oggetto di trasformazione rispetto alle previsioni indicate nel piano il
titolare dell’autorizzazione è tenuto al versamento preventivo della rata annua calcolata in base
all’effettiva superficie oggetto della trasformazione.
”.
Art. 53
1. Al comma 3 dell’articolo 86 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
alla comunità montana nei territori di propria competenza e alla provincia nei restanti territori
” sono sostituite dalle parole: “
all’ente competente ai sensi della legge forestale
”.
2. Dopo il comma 8 dell’articolo 86 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:
8 bis Il pascolo di qualsiasi specie di bestiame nei pascoli e negli altri terreni saldi percorsi da incendio è vietato per un anno dall’incendio.
”.
3. Al comma 11 dell’articolo 86 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
Le comunità montane per i territori di propria competenza e le province per i restanti territori possono
” sono sostituite dalle seguenti: “
L’ente competente ai sensi della legge forestale può
”.
4. Il comma 12 dell’articolo 86 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
12. L’ente competente ai sensi della legge forestale può disporre con specifico atto, anche per singole aree omogenee, divieti di pascolo e prevedere limiti relativamente alle specie allevate e ai carichi ammissibili, in particolare:
a) quando, in considerazione delle particolari condizioni dei boschi, dei pascoli o dei suoli, il pascolo possa provocare danni rilevanti agli stessi;
b) quando, a seguito di incendio della vegetazione dei pascoli e dei terreni saldi, sia opportuno prolungare il periodo di cui al comma 8 bis per la migliore ricostituzione del cotico
erboso;
c) quando si renda necessario per la conservazione di specie vegetali tutelate.
”.
Art. 54
1. Nell’articolo 88 del d.p.g.r. 48/R/2003 il comma 1 bis è sostituito dal seguente:
1 bis. Non rientrano nelle ordinarie lavorazioni agrarie quelle che modificano il profilo longitudinale del terreno tramite movimentazione dello stesso eseguita con escavatori, pale meccaniche o apripista, fatti salvi gli interventi di livellamento superficiale di cui all’articolo 92, comma 1.
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 88 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
3. L’ente competente ai sensi della legge forestale, sulla base delle caratteristiche geomorfologiche dei terreni e di specifici rischi idrogeologici, può determinare i territori in cui le lavorazioni con profondità maggiore di 80 centimetri sono soggette ad autorizzazione.
”.
3. Al comma 4 dell’articolo 88 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
La comunità montana nei territori di propria competenza e la provincia nei restanti territori possono
” sono sostituite dalle seguenti: “
L’ente competente ai sensi della legge forestale può
”.
Art. 55
- Sostituzione della rubrica della sezione IV del capo II del titolo III del d.p.g.r. 48/R/2003
1. La rubrica della sezione IV del capo II del titolo III del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituita dalla seguente: “
Opere e movimenti di terreno di cui all’articolo 42, comma 4 della legge forestale
”.
Art. 56
1. Il comma 2 dell’articolo 91 del d.p.g.r. 48/R/2003 è abrogato.
2. Il comma 3 dell’articolo 91 del d.p.g.r. 48/R/2003 è abrogato.
Art. 57
1. Al comma 1 dell’articolo 92 del d.p.g.r. 48R/2003 le parole “
50 centimetri
” sono sostituite dalle seguenti: “
100 centimetri
”.
2. Al comma 5 dell’articolo 92 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
piccoli movimenti di terreno
” sono sostituite dalle seguenti: “
scavi puntuali
”.
Art. 58
- Sostituzione dell’articolo 93 del d.p.g.r. 48/R/2003
1. L’articolo 93 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 93
Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a dichiarazione
1. Gli interventi di manutenzione straordinaria necessari al ripristino o all’adeguamento funzionale di opere di sistemazione idraulico – forestale di fossi e torrenti, sono soggetti a dichiarazione a condizione che la realizzazione delle opere o movimenti di terreno siano realizzati in conformità alle norme tecniche generali di cui al capo I, sezione II del presente titolo.
2. Non sono soggetti ad autorizzazione o dichiarazione gli interventi di cui al comma 1 attuati dagli enti competenti ai sensi della legge forestale, dall'autorità idraulica o dai consorzi di bonifica nelle aree di rispettiva competenza, a condizione che siano realizzati nel rispetto della normativa vigente.
”.
Art. 59
1. Il comma 1 dell’articolo 95 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
1. Fatto salvo quanto previsto nella presente sezione, le opere e i movimenti di terreno di cui all’articolo 42, comma 4 della legge forestale sono soggetti ad autorizzazione.
”.
Art. 60
- Sostituzione della rubrica della sezione II del capo III del titolo III del d.p.g.r. 48/R/2003
1. La rubrica della sezione II del capo III del titolo III del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituita dalla seguente: “
Opere e movimenti di terreno di cui all’articolo 42, comma 5 della legge forestale
”.
Art. 61
1. La lettera c) del comma 6 dell’articolo 99 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituita dalla seguente:
c) lo scavo sia immediatamente ricolmato, compattando il terreno di riporto, evitando ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque o di erosione al termine dei lavori;
2. La lettera d) del comma 6 dell’articolo 99 del d.p.g.r. 48/R/2003 è abrogata.
3. Dopo il comma 8 dell’articolo 99 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:
8 bis. Nella viabilità poderale e interpoderale è consentita la manutenzione ordinaria della viabilità a fondo naturale, a condizione che non comporti modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate. Sono opere di manutenzione ordinaria, in particolare:
a) il livellamento del piano viario;
b) il ricarico con inerti;
c) la ripulitura e la risagomatura delle fossette laterali;
d) il tracciamento o il ripristino degli sciacqui trasversali;
e) il ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti;
f) la rimozione di materiale franato dalle scarpate e risagomatura localizzata delle stesse;
g) il rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate;
h) l'installazione di reti parasassi;
i) il taglio della vegetazione arbustiva, la potatura della vegetazione arborea e il taglio delle piante sradicate o pericolanti.
”.
4. Dopo il comma 8 bis dell’articolo 99 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:
8 ter. Nella viabilità poderale e interpoderale sono consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità a fondo asfaltato o comunque pavimentato, comprendente gli interventi di cui al comma 2, nonché la sostituzione del manto e gli scavi da effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni, a condizione che non comportino modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate e che si tratti comunque di scavi di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 1,5 metri di profondità.
”.
Art. 62
1. Nel comma 4 dell’articolo 100 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
1,5 metri
” sono sostituite da “
2 metri
” e le parole “
1 metro cubo
” sono sostituite dalle parole “
3 metri cubi
2. Dopo la lettera d) del comma 5 dell’articolo 100 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserita la seguente:
d bis) gli attraversamenti da porre in corrispondenza di impluvi o fossetti prevedano adeguate opere di scolmatura delle acque di piena, quali opere di canalizzazione o scarpata ed alveo appositamente consolidati in pietrame, in modo che le acque stesse possano scorrere senza danno della sede stradale, riversandosi a valle senza determinare fenomeni di erosione.
”.
3. Dopo il comma 5 dell’articolo 100 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:
5 bis. Nell'ambito dei lavori di manutenzione della viabilità poderale o interpoderale, consentiti o autorizzati, non devono computarsi come allargamenti della sede stradale le modeste variazioni della larghezza della stessa, entro il 20 per cento della larghezza originaria, connesse ai movimenti di terreno superficiali attuati per la manutenzione stessa, a condizione che non vengano eliminate le esistenti opere di regimazione delle acque.
”.
Art. 63
1. Il comma 1 dell’articolo 101 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
1. Fatto salvo quanto previsto nella presente sezione, la realizzazione di opere, infrastrutture e movimenti di terreno di cui all’articolo 42, comma 5 comprese l'apertura e la coltivazione di cave e torbiere, sono soggetti ad autorizzazione.
”.
Art. 64
- Norma transitoria
1. Il dirigente della competente struttura della Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, approva le modifiche alle norme tecniche per l’utilizzo del SIGAF di cui all’articolo 6, comma 1 bis del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana).
2. L’efficacia degli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento decorre dalla data di approvazione del decreto dirigenziale di cui al comma 1.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.