Menù di navigazione

Regolamento 5 maggio 2015, n. 53/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana)

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, dell' 8 maggio 2015

Art. 53
1. Al comma 3 dell’articolo 86 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
alla comunità montana nei territori di propria competenza e alla provincia nei restanti territori
” sono sostituite dalle parole: “
all’ente competente ai sensi della legge forestale
”.
2. Dopo il comma 8 dell’articolo 86 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:
8 bis Il pascolo di qualsiasi specie di bestiame nei pascoli e negli altri terreni saldi percorsi da incendio è vietato per un anno dall’incendio.
”.
3. Al comma 11 dell’articolo 86 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
Le comunità montane per i territori di propria competenza e le province per i restanti territori possono
” sono sostituite dalle seguenti: “
L’ente competente ai sensi della legge forestale può
”.
4. Il comma 12 dell’articolo 86 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
12. L’ente competente ai sensi della legge forestale può disporre con specifico atto, anche per singole aree omogenee, divieti di pascolo e prevedere limiti relativamente alle specie allevate e ai carichi ammissibili, in particolare:
a) quando, in considerazione delle particolari condizioni dei boschi, dei pascoli o dei suoli, il pascolo possa provocare danni rilevanti agli stessi;
b) quando, a seguito di incendio della vegetazione dei pascoli e dei terreni saldi, sia opportuno prolungare il periodo di cui al comma 8 bis per la migliore ricostituzione del cotico
erboso;
c) quando si renda necessario per la conservazione di specie vegetali tutelate.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.