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Regolamento 5 maggio 2015, n. 53/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana)

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, dell' 8 maggio 2015

Art. 46
1. Il comma 1 dell’articolo 66 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
1. Tutti gli abbruciamenti sono vietati nei periodi a rischio di incendi di cui all’articolo 61 e, nei rimanenti periodi, devono essere attuati nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 57 bis e delle norme del presente articolo.
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 66 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente comma:
1 bis Nelle aree di cui all'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), l'abbruciamento dei residui vegetali derivanti da utilizzazioni legnose o da altre operazioni colturali è soggetto ad autorizzazione degli enti competenti ai sensi della legge forestale. Ai fini dell'autorizzazione sono valutate le condizioni di infiammabilità della vegetazione forestale e della lettiera, le condizioni morfologiche del terreno e la presenza di spazi aperti idonei. L'autorizzazione specifica le norme di prevenzione e le precauzioni da osservare.
”.
3. Il comma 2 dell’articolo 66 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 bis, nei castagneti da frutto è consentito l'abbruciamento dei materiali provenienti da potatura e ripulitura degli stessi nel rispetto delle norme di prevenzione di cui al comma 4.
4. Nel comma 3 dell’articolo 66 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
con esclusione dei periodi definiti a rischio di cui all' articolo 61
” sono soppresse.
5. La lettera d) del comma 4 dell’articolo 66 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituita dalla seguente:
d) l'abbruciamento deve essere effettuato in assenza di vento ovvero quando la colonna di fumo sale verticale.
”.
6. La lettera b) del comma 5 dell’articolo 66 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituita dalla seguente:
b) l'abbruciamento deve esserere effettuato in assenza di vento ovvero quando la colonna di fumo sale verticale;
”.
7. La lettera c) del comma 5 dell’articolo 66 del d.p.g.r. 48/R/2003 è abrogata.
8. Il comma 6 dell’articolo 66 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
6. L’ente competente può prevedere modalità di comunicazione preventiva dell'esecuzione degli abbruciamenti.
”.
9. Il comma 7 dell’articolo 66 del d.p.g.r. 48/R/2003 è abrogato.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.