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Regolamento 5 maggio 2015, n. 53/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana)

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, dell' 8 maggio 2015

Art. 39
1. Il comma 2 dell’articolo 57 bis del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
2. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 15 le operazioni di cui al comma 1 sono consentite a condizione che:
a) le operazioni riguardino esclusivamente i residui ligno-cellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, di potatura, ripulitura o da altri interventi agricoli e forestali;
b) il rilascio, la triturazione, l’abbruciamento siano effettuati entro 250 metri dal luogo di produzione del materiale ligno-cellulosico;
c) il materiale triturato e le ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale come sostanze concimanti o ammendanti tramite distribuzione sul terreno La formazione di cumuli è consentita per il tempo strettamente necessario al reimpiego;
d) l’ abbruciamento sia effettuato in piccoli cumuli e in quantita' giornaliere non superiori a 3 metri steri per ettaro.
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 57 bis del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente comma:
2 bis. Gli abbruciamenti in loco dei residui ligno-cellulosici provenienti dai tagli boschivi o da altri interventi agro-forestali sono vietati nei periodi a rischio di incendi di cui all’articolo 61 e, negli altri periodi, sono attuati nel rispetto delle disposizioni di prevenzione,
salvaguardia e tutela del territorio dagli incendi di cui al titolo II capo IV.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.