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Regolamento 5 maggio 2015, n. 53/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana)

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, dell' 8 maggio 2015

Art. 18
1. Il numero 5) della lettera b) del comma 1 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
5) i cipressi esotici e le chamaecyparis delle quali è consentito il taglio delle piante isolate;
”.
2. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 48/R/2003 è soppressa.
3. Nella lettera e) del comma 1 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
in tutti i casi previsti alle lettere b) e d)
” sono sostituite dalle seguenti: “
in tutti i casi previsti alla lettera b)
”.
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:
3 bis. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere acquisita per silenzio-assenso, decorsi i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione stessa, a condizione che la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzi le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento e in cui siano specificate in particolare le tecniche d'intervento idonee a garantire il migliore sviluppo del bosco senza comprometterne la stabilità.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.