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Regolamento 21 aprile 2015, n. 52/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico)

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 24 aprile 2015




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751 e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati all’articolo 2 del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751);


Visto il regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione Sito esternodella legge 16 giugno 1927, n. 1766 sul riordinamento degli usi civici del Regno);


Vista la Sito esternolegge 17 aprile 1957, n. 278 (Costituzione dei Comitati per l’amministrazione separata dei beni civici frazionali);


Vista legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 26 febbraio 2015;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento regionale di attuazione della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico) n. 188 del 2 marzo 2015;


Visto il parere favorevole della seconda Commissione consiliare, espresso nella seduta del 12 marzo 2015;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 7, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2015, n. 448;



Considerato quanto segue:


1. la disciplina delle elezioni per la costituzione del comitato di amministrazione separata degli usi civici è stata rivista alla luce dell’esperienza maturata negli anni di applicazione del regolamento regionale 7 marzo 1992, n.1 (Usi civici- regolamento di attuazione della Sito esternolegge 17 aprile 1957, n.27 “Costituzione dei Comitati per l’amministrazione separata dei beni civici frazionali”) che viene abrogato;


2. al fine di permettere l’elezione del comitato di amministrazione qualora la collettività risieda in più comuni sono previste disposizioni finalizzate ad attribuire al comune con il maggior numero di elettori il ruolo di capofila nello svolgimento delle operazioni elettorali;


3. al fine di costituire l’ente gestore anche quando, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), si fondono comuni nei quali gli usi civici spettano all’intera popolazione residente in uno dei comuni e, quindi, gli usi civici diventano frazionali, sono state previste specifiche disposizioni;


4. al fine di poter costituire l’ente gestore anche quando i beni del demanio collettivo civico sono di proprietà degli utenti residenti nell’intero comune, si prevede la possibilità di costituire un gruppo d’interesse qualificato ai sensi dell’articolo 36 del codice civile titolato a richiedere l’istituzione dell’ente gestore;


5. per l’articolo 2, comma 1, lettera d) della l.r. 27/2014 utente è ogni soggetto residente nel territorio di pertinenza comunale o frazionale. Al fine di consentire un corretto svolgimento dei lavori dell’assemblea degli utenti il presente regolamento prevede che abbiano diritto di voto nelle sedute assembleari solo gli utenti maggiorenni;


6. nel prevedere i contenuti minimi del piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico si stabilisce che esso abbia una durata quinquennale con possibilità di modifica annuale;


7. il presente regolamento detta le procedure di competenza regionale relative alla liquidazione dei diritti d’uso civico prevedendo procedure diverse a seconda che l’istanza sia presentata dal soggetto gestore o dal privato interessato o quando si procede d’ufficio, nonché quelle relative agli altri procedimenti e alla reintegra;


8. al fine di semplificare le procedure per l’impiego delle somme derivanti da alienazione o da affrancazione dei canoni di liquidazione dei diritti d’uso civico, se ne permette l’utilizzazione al soggetto gestore, con autorizzazione, senza doverle precedentemente investire in titoli del debito pubblico;


9. per dare chiarezza e uniformità al controllo contabile esercitato dal comune sul bilancio del soggetto gestore si prevedono specifiche procedure;


10. per la determinazione del canone di affidamento in gestione di un bene del demanio collettivo civico è stato valutato opportuno indicare come riferimento il probabile valore di mercato del bene riconducibile alla media ponderale delle vendite di beni paragonabili nella zona di riferimento;


11. al fine di prevedere, in caso di controversia, una veloce e meno onerosa definizione dei procedimenti regionali che vanno a incidere sulla gestione o la sistemazione degli usi civici il presente regolamento prevede procedure conciliative di natura extragiudiziale;


12. in attuazione dell’articolo 31, comma 2 della l.r. 27/2014 al presente atto sono allegati lo statuto tipo dell’ente gestore (allegato 1) e del comune quale soggetto gestore (allegato 2);


13. il parere espresso dalla seconda Commissione consiliare è accolto e il testo è conseguentemente adeguato.



Si approva il presente regolamento


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.