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Regolamento 21 aprile 2015, n. 52/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico)

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 24 aprile 2015

CAPO V
- Pubblicità degli atti di accertamento (articolo 31, comma 1, lettera e) della l.r. 27/2014 )
Art. 25
- Pubblicità degli atti di accertamento
1. L’istruttoria demaniale o la verifica demaniale sono approvate con decreto dal competente ufficio della Giunta regionale.
2. Il decreto dirigenziale di cui al comma 1 è comunicato ai comuni interessati i quali ne devono prevedere la pubblicazione sull’albo pretorio telematico per trenta giorni.
Art. 26
- Opposizione
1. I soggetti che vantano diritti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sulla banca dati della Regione Toscana del decreto di cui all’articolo 25, comma 1 possono presentare opposizione al competente ufficio della Giunta regionale.
2. Il competente ufficio della Giunta regionale entro sessanta giorni decide con decreto sull’opposizione.
3. Se l’opposizione non è accolta e ha per oggetto la qualitas soli, il soggetto, entro trenta giorni dall’emanazione del decreto di diniego può presentare reclamo al competente commissario per gli usi civici, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 30 della l. 1766/1927 , notificando il reclamo anche alla Regione.
4. Scaduto il termine di cui al comma 3 l’atto di accertamento diviene definitivo.
Art. 27
- Attestazione di compiuto accertamento dell’istruttoria o della verifica demaniale
1. Il competente ufficio della Giunta regionale, con decreto, scaduti i termini di cui all’articolo 25 in assenza di opposizioni e reclami, attesta il compiuto accertamento dell’istruttoria o della verifica demaniale.
2. Il decreto dirigenziale di cui al comma 1 è trasmesso al Presidente della Giunta regionale per gli adempimenti di cui all’articolo 30, comma 1 della legge regionale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.