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Regolamento 21 aprile 2015, n. 52/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico)

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 24 aprile 2015

CAPO III
- Soggetto gestore
SEZIONE I
- Ente gestore
Art. 11
- Costituzione dell’ente gestore (articolo 15 l.r. 27/2014 )
1. A seguito dell’avvenuta certificazione dell’esistenza del demanio collettivo civico in capo alla relativa collettività riconducibile alla originaria frazione storica, il Presidente della Giunta regionale indice le elezioni di cui all’articolo 2.
2. Il presidente del comitato di amministrazione trasmette, ai sensi dell’articolo 16, comma 2 della legge regionale entro trenta giorni dall’adozione dell’assemblea degli utenti, lo statuto unitamente ai documenti previsti, alla Giunta regionale, che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento.
3. La deliberazione della Giunta regionale che approva lo statuto dell’ente gestore è titolo per l’iscrizione d’ufficio nel registro regionale delle persone giuridiche di cui all’articolo 5, comma 6 del regolamento emanato con decreto del presidente della Giunta regionale 17 luglio 2001, n. 31/R (Regolamento di attuazione della l.r. 24 aprile 2001, n. 19 in materia di persone giuridiche private).
Art. 12
- Individuazione degli utenti aventi diritto di voto nell’assemblea dell’ente gestore (articolo 17 l.r. 27/2014 )
1. Ai fini della prima convocazione dell’assemblea degli utenti, il comune comunica al presidente del consiglio di amministrazione dell’ente gestore l’elenco aggiornato dei residenti maggiorenni nella frazione o nell’intero comune di riferimento.
2. Per le successive convocazioni dell’assemblea il presidente del comitato di amministrazione richiede al comune di riferimento un nuovo elenco aggiornato degli utenti residenti.
Art. 13
- Costituzione dell’ente gestore quando i beni del demanio collettivo civico sono di proprietà degli utenti residenti nell’intero comune (articolo 21, comma 4 l.r. 27/2014 )
1. Il Presidente della Giunta regionale indice le elezioni per la costituzione del comitato di amministrazione di cui all’articolo 2 qualora pervenga, al competente ufficio regionale, la richiesta da parte di un gruppo d’interesse in rappresentanza degli utenti residenti nell’intero territorio comunale.
2. Il gruppo d’interesse, formato da almeno due terzi degli utenti maggiorenni residenti nell’intero territorio comunale, è costituito ai sensi dell’articolo 36 del codice civile. L’accordo degli associati deve avere come scopo la costituzione dell’ente gestore.
3. Il competente ufficio della Giunta regionale verifica presso il comune la correttezza della composizione del gruppo d’interesse.
Art. 14
- Costituzione dell’ente gestore in caso di fusione di comuni (articolo 15 della l.r. 27/2014 )
1. Qualora a seguito dell’applicazione delle disposizioni del titolo IV, capo I della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) si fondano comuni nei quali gli usi civici spettano all’intera popolazione residente in uno dei comuni, gli usi civici diventano frazionali. In tal caso l’ente gestore di cui all’articolo 15 della legge regionale è costituito, con le modalità di cui al capo II.
SEZIONE II
- Regolamento per la gestione degli usi civici, piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico e statuto
Art. 15
- Contenuti minimi del regolamento per la gestione degli usi civici (articolo 6 della l.r. 27/2014 )
1. Il regolamento per la gestione degli usi civici disciplina le condizioni dell’uso, del godimento e della fruizione dei beni del demanio collettivo civico, dei diritti d’uso civico nonché degli eventuali beni mobili di proprietà della collettività, per utilizzazioni tradizionali e non, da parte degli utenti e, nei casi previsti, da parte dei non residenti.
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 32, comma 2 della legge regionale, il regolamento per la gestione degli usi civici è adottato dall’assemblea degli utenti entro centottanta giorni dall’approvazione dello statuto da parte della Giunta regionale e contiene almeno:
a) oggetto e finalità;
b) individuazione delle tipologie di beni e diritti per la corretta fruizione degli stessi e il razionale godimento;
c) disposizioni trasparenti per l’accesso alla fruizione da parte degli utenti e, ove previsto, dei non residenti incluse le procedure per le richieste di utilizzo;
d) disposizioni regolamentari per il corretto utilizzo dei beni ai fini della loro tutela;
e) quantificazione degli eventuali canoni dovuti a copertura delle spese generali sostenute dal soggetto gestore per la manutenzione, custodia, vigilanza, informazione e organizzazione dei servizi collettivi;
f) individuazione del soggetto deputato all’organizzazione e alla vigilanza del rispetto del regolamento stesso;
g) eventuali sanzioni.
3. Il presidente del comitato di amministrazione invia, entro trenta giorni dall’adozione dell’assemblea degli utenti, il regolamento per la gestione degli usi civici alla Giunta regionale che lo approva entro centoventi giorni dal suo ricevimento verificandone la conformità ai contenuti minimi stabiliti dal presente regolamento e alle norme regionali e nazionali di riferimento.
Art. 16
- Contenuti minimi del piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico (articolo 7 della l.r. 27/2014 )
1. Il piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico è l’atto di pianificazione e programmazione con il quale il soggetto gestore individua per ogni bene la sua destinazione attuale e futura, tenuto conto del possibile sviluppo duraturo e sostenibile ai fini della piena e integrata valorizzazione dei beni stessi.
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 32, comma 2 della legge regionale, il piano di valorizzazione è adottato dall’assemblea degli utenti entro centottanta giorni dall’approvazione dello statuto da parte della Giunta regionale, ha validità quinquennale e può essere aggiornato una volta l’anno.
3. Il piano contiene almeno:
a) l’elenco di ogni singolo bene del demanio collettivo civico con il relativo utilizzo attuale e potenziale;
b) l’elenco dei beni eccedenti rispetto alle reali necessità degli utenti comprendenti i beni che possono essere affidati in gestione anche a soggetti terzi e i beni di cui all’articolo 9 della legge regionale per i quali una diversa utilizzazione comporta un reale beneficio per la collettività;
c) l’elenco dei beni che per le loro peculiari caratteristiche possono essere destinati alla alienazione.
4. Il presidente del comitato di amministrazione invia, entro trenta giorni dall’adozione dell’assemblea degli utenti, il piano di valorizzazione alla Giunta regionale che lo approva entro centoventi giorni dal suo ricevimento verificandone la conformità ai contenuti minimi stabiliti dal presente regolamento e alle norme regionali e nazionali di riferimento.
5. Per le modifiche e le integrazioni annuali si applica la procedura di cui al comma 4.
6. Il soggetto gestore può presentare al competente ufficio della Giunta regionale istanze di autorizzazione per l’affidamento in gestione, per il mutamento di destinazione o l’alienazione di beni del demanio collettivo civico solo se questi sono presenti negli elenchi del piano di valorizzazione.
Art. 17
- Approvazione del primo statuto (articolo 29 della l.r. 27/2014 )
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 32, commi 1 e 3 della legge regionale lo statuto del soggetto gestore di nuova costituzione è adottato dall’assemblea degli utenti entro centottantagiorni decorrenti:
a) per l’ente gestore, dalla proclamazione degli eletti di cui all’articolo 6, comma 5;
b) per il comune, quale soggetto gestore, dalla ricezione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all’articolo 30, comma 1 della legge regionale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.