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Regolamento 21 aprile 2015, n. 52/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico)

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 24 aprile 2015

CAPO II
- Elezioni per la costituzione o il rinnovo del comitato di amministrazione (articolo 18, comma 1 l.r. 27/2014 )
Art. 2
- Indizione delle elezioni
1. Le elezioni per la costituzione del comitato di amministrazione separata degli usi civici, di seguito denominato comitato di amministrazione, sono indette dal Presidente della Giunta regionale ogni cinque anni.
2. Le elezioni hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza dell'organo, determinata con riferimento alla prima seduta dello stesso.
3. Il comitato di amministrazione scaduto continua a esercitare le proprie funzioni in regime di prorogatio, fino all'insediamento del nuovo organo.
4. Qualora venga meno la maggioranza dei membri del comitato di amministrazione, a causa di morte o dimissione, nonostante il ricorso alla surroga di cui all'articolo 6, comma 7, l'organo decade prima della scadenza del mandato.
5. Nel caso di cui al comma 4 il presidente del comitato di amministrazione comunica immediatamente l'avvenuta decadenza al Presidente della Giunta regionale, che provvede all'indizione delle nuove elezioni, che hanno luogo entro tre mesi dalla cessazione. Fino all'insediamento del nuovo organo le funzioni del comitato di amministrazione sono svolte dal comune quale soggetto gestore ai sensi dell’articolo 21, comma 3 della legge regionale, limitatamente alla gestione ordinaria.
Art. 3
- Data delle elezioni
1. Nel decreto del Presidente della Giunta regionale con il quale sono indette le elezioni è indicata la data in cui le medesime hanno luogo.
2. Su richiesta dell’ente gestore o del comune quale soggetto gestore, le elezioni del comitato di amministrazione possono svolgersi in contemporanea ad altre tipologie di elezioni. In questo caso, la durata, l’orario e le modalità di svolgimento coincidono con queste ultime.
3. Il decreto del Presidente della Giunta regionale è comunicato al sindaco del comune interessato e, ove presente, al presidente dell’ente gestore.
4. Il sindaco provvede a dare avviso delle elezioni con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data fissata per le medesime, riportando il giorno, l'ora e il luogo di svolgimento delle operazioni elettorali.
Art. 4
- Elettorato attivo e passivo
1. La lista degli elettori è compilata dal comune mediante stralcio dalle liste elettorali del comune medesimo aggiornate all’ultima revisione dinamica utile.
2. Tutti gli utenti iscritti nella lista di cui al comma 1 hanno diritto di voto e possono essere eletti nel comitato di amministrazione.
3. La lista degli elettori è depositata presso il comitato di amministrazione e il comune.
4. Ogni cittadino può prendere visione della lista elettorale e proporre ricorso nei casi e con le modalità previste dalla legislazione vigente per le elezioni amministrative.
Art. 5
- Presentazione delle candidature
1. Ogni elettore può votare fino a quattro nominativi scegliendoli liberamente nella lista degli elettori di cui all’articolo 4.
2. Possono essere proposte candidature raggruppate in liste contrassegnate da un numero.
3. Ogni lista ha un solo presentatore, è composta da almeno cinque nominativi e sottoscritta da un numero di firme almeno doppio rispetto al numero di candidati.
4. Le liste sono sottoscritte dai presentatori con le modalità di cui all'Sito esternoarticolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali).
5. Le liste sono presentate al comune entro le ore 12 del ventesimo giorno antecedente la data delle elezioni unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura autenticata ai sensi di legge.
Art. 6
- Svolgimento delle elezioni
1. Le elezioni si svolgono in un’unica giornata, la domenica, dalle ore 7.00 fino alle ore 20.00.
2. Le elezioni, salvo quanto previsto all’articolo 3, comma 2, si svolgono in un unico seggio. Il seggio è composto dal presidente e da due componenti, di cui uno con funzioni di segretario, nominati dal sindaco tra i soggetti iscritti all’albo degli scrutatori.
3. Le operazioni di scrutinio avvengono subito dopo la chiusura della votazione.
4. Sono eletti a formare il comitato di amministrazione i cinque cittadini che hanno riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti, è eletto il più anziano di età.
5. Il presidente del seggio proclama gli eletti comunicando al sindaco i risultati delle votazioni. Il sindaco li pubblica per otto giorni consecutivi all’albo pretorio del comune dandone comunicazione agli eletti e alla Regione.
6. In caso di morte o dimissioni dei componenti del comitato di amministrazione subentra il primo dei non eletti fino a esaurimento dei candidati che abbiano riportato almeno un voto.
7. Agli adempimenti di cui al comma 6 provvede il comitato di amministrazione dandone comunicazione al comune interessato e alla Regione.
8. I componenti del comitato di amministrazione proclamati eletti, entro dieci giorni dalla data di proclamazione, nominano al loro interno il presidente del comitato di amministrazione, dandone comunicazione al comune e alla Regione.
Art. 7
- Elezione del comitato di amministrazione quando la collettività risiede in più comuni
1. Qualora le elezioni del comitato di amministrazione riguardino più comuni il decreto del Presidente della Giunta regionale con il quale sono indette le elezioni individua il comune capofila.
2. Il comune capofila è quello in cui è residente il maggior numero di elettori.
3. Ciascun comune provvede alla pubblicazione del manifesto elettorale e alla formazione della lista degli elettori di cui all’articolo 4 e la invia al comune capofila.
4. Il comune capofila forma la lista unica dell’elettorato attivo e passivo.
5. Ogni comune interessato costituisce un seggio elettorale.
6. Il presidente di ogni seggio elettorale, dopo la chiusura delle operazioni di voto, consegna i voti al presidente del seggio del comune capofila. Quest’ultimo provvede allo scrutinio di tutti i seggi elettorali.
7. Sono eletti a formare il comitato di amministrazione i cinque cittadini che hanno riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti, è eletto il più anziano di età.
8. Il presidente del seggio del comune capofila proclama gli eletti comunicando ai sindaci i risultati delle votazioni. I sindaci pubblicano i risultati per otto giorni consecutivi all’albo pretorio del proprio comune dandone comunicazione agli eletti e alla Regione.
Art. 8
- Incompatibilità e ineleggibilità
1. Agli eletti si applicano le disposizioni in materia di cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente per i consiglieri comunali.
Art. 9
- Ricorsi
1. I ricorsi avverso le operazioni e i risultati elettorali nonché per motivi di ineleggibilità degli eletti sono disciplinati ai sensi della normativa concernente gli analoghi ricorsi previsti per le elezioni amministrative.
Art. 10
- Spese
1. Gli oneri per le elezioni sono anticipati dal comune interessato e rimborsati dall'ente gestore in base a un rendiconto documentato presentato entro tre mesi dallo svolgimento delle elezioni.
2. Il trattamento economico spettante ai membri del seggio elettorale è stabilito nella misura di un terzo rispetto a quanto previsto per le elezioni dei comuni con meno di quindicimila abitanti.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.