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Regolamento 21 aprile 2015, n. 51/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri). Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni. (1)

Titolo così sostituito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, art. 26.

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 24 aprile 2015




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici);


Vista la direttiva 2000/60/CE del parlamento europeo e del consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ( Norme in materia ambientale);


Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 ( Norme per la difesa del suolo);


Visti i Piani di Gestione dei Distretti dell’Appennino settentrionale, dell’Appennino centrale e del Serchio;


Visto il Piano di Tutela delle Acque della Toscana;


Visto il parere del comitato tecnico di programmazione espresso nella seduta del 16 ottobre 2014;


Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 17 comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;


Visti i pareri, resi ai sensi dell’ Sito esternoarticolo 95 comma 3 del d.lgs 152/2006 e dell’ articolo 12 bis, comma 2, della l.r. 91/1998 dalle Autorità di bacino ed in particolare:


a) il parere favorevole dell’Autorità di Bacino dell’ Arno del 26 febbraio 2015;


b) il parere favorevole con raccomandazioni dell’Autorità di Bacino del Serchio del 25 febbraio 2015;


c) il parere favorevole con raccomandazioni dell’Autorità di Bacino del Tevere del 26 febbraio 2015;


Visto il parere del comitato tecnico di programmazione espresso nella seduta del 26 febbraio 2015;


Visti gli ulteriori i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la preliminare deliberazione n. 185 del 02/03/2015 di adozione dello schema di regolamento;


Visto il parere favorevole della Commissione consiliare “territorio e ambiente”, espresso nella seduta del 19/03/2015;


Visto il parere favorevole con raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 01/04/2015;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2015, n. 438;


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) (2)

Punto aggiunto con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, art. 27.



Considerato quanto segue :


1. il presente regolamento persegue, in adempimento di quanto stabilito dall’articolo 12 bis, comma 4, lettera e) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), la finalità di garantire il contenimento dei consumi della risorsa idrica e la prevenzione delle crisi idriche, attraverso la definizione degli obblighi di installazione e di manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presenti, di restituzione;


2. è necessario definire, in attuazione dell’articolo 12 bis, comma 4, lettera f) della l.r. n. 91/1998 gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'ente concedente per il loro successivo invio alla Regione ed alle Autorità di bacino competenti, al fine di consentire:


a) alle Autorità di bacino l’acquisizione delle informazioni necessarie per aggiornare le conoscenze relative al bilancio idrico e verificare l’incidenza del sistema dei prelievi e delle restituzioni su di esso;


b) alle autorità concedenti l’acquisizione di informazioni utili alla verifica dei volumi di prelievo concessi e autorizzati ed alla eventuale revisione degli elementi essenziali delle concessioni, in particolare per quanto attiene ai requisiti del quantitativo di acqua richiesto e alla modulazione del quantitativo nel corso dell’anno solare, al fine di poter disporre di un quadro aggiornato dei prelievi in atto e rispondente alla realtà dei fabbisogni;


c) alle autorità concedenti la gestione dinamica del riparto delle disponibilità idriche tra gli utilizzatori di acqua pubblica al verificarsi di fenomeni di crisi idrica;


d) alla Regione l’acquisizione di un completo quadro conoscitivo di riferimento ai fini del corretto esercizio delle competenze in materia di risorsa idrica;


3. è opportuno esonerare dall’installazione degli strumenti di misura, al di fuori dei corpi idrici in situazione di criticità, i prelievi effettuati da un unico utente, anche attraverso più opere di captazione, che non superino il limite di 15.000 metri cubi annui complessivi all'interno del medesimo corpo idrico nonché le restituzioni afferenti ai prelievi in regime di concessione ad uso idroelettrico ed ittiogenico, a condizione che tutta la portata prelevata dalla medesima opera di presa sia restituita in un unico corpo idrico ricettore, fermo restando l'obbligo per l'utente di comunicare la stima dei quantitativi annui prelevati e restituiti; tale ipotesi infatti, allo stato attuale delle conoscenze, presumibilmente non comporta pregiudizio per l’equilibrio del bilancio idrico;


3 bis. è opportuno estendere l’obbligo di installazione di idoneo strumento di misura a tutti i prelievi ad uso domestico delle acque sotterranee, in modo da poter aggiungere un elemento di verifica e controllo per un uso che non è soggetto a concessione e che è definito anche in base ad i quantitativi annui prelevati; (17)

Punto inserito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 50 .



4. è altresì opportuno prevedere un'apposita clausola valutativa che -sulla base dei dati sulle portate e sui volumi dei prelievi e delle restituzioni pervenuti agli enti concedenti - consenta di verificare periodicamente la congruità delle soglie fissate per l’obbligo di installazione dei misuratori, anche ai fini di un' eventuale riconsiderazione e modifica dell'esonero di cui al punto precedente;


5. di non accogliere la raccomandazione dell’Autorità di Bacino del Fiume Serchio in merito all’eventualità di ridurre il termine ultimo per adeguare i prelievi esistenti agli obblighi relativi all’installazione dei misuratori, dal momento che ciò costituisce un ulteriore appesantimento amministrativo e che la tempistica prevista dal regolamento è comunque coerente con le scadenze della pianificazione previste dalla Direttiva 2000/60/CE;


6. di accogliere le raccomandazioni dell’Autorità di Bacino del Tevere in ordine all'opportunità di adeguare le disposizioni del presente regolamento al fine di raccordarne le previsioni con gli obiettivi dell’articolo 7 della direttiva 2000/60/CE, collegando il programma per il completamento della banca dati contenente le informazioni relative ai prelievi alla necessità di comporre ed aggiornare i vari elementi del bilancio idrico in relazione anche ai vari settori di uso dell’acqua.


6 bis. dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la l.r. 91/1998 , è stata abrogata e sostituita dalla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri), che riserva alla Regione le funzioni amministrative in materia di tutela e gestione delle risorse idriche in precedenza attribuite alle province e, all'articolo 11, comma 1, lettera e) ed f), rinvia a specifiche norme attuative la disciplina in materia di misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica, già contenuta nel presente regolamento; (2)

Punto aggiunto con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, art. 27.



6 ter. si è reso pertanto necessario introdurre, con regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015), puntuali modifiche al presente regolamento, sia per adeguarne formalmente le disposizioni alla l.r 80/2015 , sia per recepire alcune disposizioni attuative della legislazione nazionale nel frattempo intervenute in materia di misurazioni dei prelievi ad uso irriguo, prevedendo anche la relativa disciplina transitoria. (2)

Punto aggiunto con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, art. 27.




Si approva il presente regolamento


CAPO I
- Disposizioni generali
Art. 1
- Oggetto
1. Il presente regolamento in attuazione dell’articolo 12-bis, comma 4, lettere e) ed f), della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), in coerenza con il piano di tutela delle acque e con i criteri indicati negli atti di pianificazione di bacino, definisce:
a) gli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni dell'acqua pubblica, attraverso l'installazione e la manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presenti, di restituzione, nonché le tipologie di strumentazione e le modalità di rilevazione dei dati;
b) gli obblighi di comunicazione dei dati delle misurazioni dei prelievi e delle restituzioni al settore regionale competente per territorio (16)

Nota soppressa.

, nonché le modalità di gestione, da parte del settore regionale competente per territorio (16)

Nota soppressa.

, dei flussi informativi risultanti dalle attività di cui alla lettera a) anche ai fini dell'accessibilità dei relativi dati alla Regione e alle autorità di bacino competenti, in conformità a quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 95, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
Art. 2
- Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) “corpi idrici in situazione di criticità”:
1) i corpi idrici sotterranei classificati in stato quantitativo scarso come individuati nel quadro conoscitivo dei piani di gestione dei distretti idrografici;
2) i corpi idrici ricadenti in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola istituite ai sensi dell’articolo 92 del Sito esternod.lgs. 152/2006 ;
3) i corpi idrici sotterranei ricadenti nelle zone di protezione istituite ai sensi dell’ Sito esternoarticolo 94 del d.lgs 152/2006 ;
4) i corpi idrici superficiali in situazione di criticità elevata come risultante dal bilancio idrico, ove determinato dalla pianificazione di bacino oppure i corpi idrici in stato ecologico non buono per cause correlate agli aspetti quantitativi come individuati con delibera di Giunta regionale sulla base degli elementi di impatto e classificazione contenuti nei piani di gestione.(3)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, art. 28.

b) disciplinare di buona pratica: atto generale di competenza del settore regionale competente per territorio (16)

Nota soppressa.

che regola l’attività di ricerca, estrazione e utilizzo libero oppure in regime di autorizzazione, di acque sotterranee ad uso domestico da parte dei soggetti di cui all’articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici);
b bis) “ente irriguo”: unità giuridica di base di organizzazione dell’irrigazione a livello territoriale in termini di gestione e manutenzione delle reti irrigue e di organizzazione della distribuzione della risorsa idrica a fini irrigui; (18)

Lettera aggiunta d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 51 .

b ter) “campo pozzi o campo sorgenti”: insieme di opere di captazione di acque sotterranee, a servizio di uno stesso utilizzatore e funzionali a sopperire al fabbisogno di acqua altrimenti non tecnicamente prelevabile attraverso una singola opera di captazione, quando tali opere prelevano da uno stesso corpo idrico e alimentano la stessa unità aziendale o recapitano mediante condotte di adduzione ad uno stesso punto di raccolta. (19)

Lettera aggiunta d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 51.

CAPO II
- Obblighi di istallazione e manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Strumenti e modalità di rilevazione dei dati (Articolo 11, comma 1, lettera e) l.r 80/2015 ) (4)

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, art. 29.

Art. 3
- Obblighi di misurazione dei prelievi e delle restituzioni. Ambito di applicazione
1. Sono soggetti agli obblighi di istallazione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi prelevati:
a) i prelievi di acque pubbliche da corpi idrici superficiali e sotterranei effettuati in regime di concessione, anche preferenziale, ivi compresi i prelievi effettuati in pendenza del procedimento di rilascio o regolarizzazione del titolo abilitativo, ove autorizzati in conformità alla legislazione vigente, fatto salvo quanto previsto al comma 3;
b) i prelievi di acque pubbliche da corpi idrici superficiali in regime di licenze di attingimento se superiori a 100 metri cubi all'anno e (5)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, art. 30.

fatto salvo quanto previsto al comma 3;
c) i prelievi per uso domestico di acque sotterranee, liberi o in regime di autorizzazione (20)

Parole soppresse d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 52.

.
2. Sono altresì soggette all’obbligo di istallazione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi restituiti:
a) le restituzioni afferenti ai prelievi ai quali è applicata una riduzione del canone in caso di restituzione;
b) le restituzioni di portata pari o superiore a 15 litri per secondo.
3. Al di fuori dei corpi idrici in situazione di criticità, sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 1, lettere a) e b) (21)

Parole inserite d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 52.

, i prelievi effettuati da un unico utente, anche attraverso più opere di captazione, che non superino il limite di 15.000 metricubi annui complessivi all'interno del medesimo corpo idrico.
4. Sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 2, le restituzioni di cui alla lettera b) del medesimo comma, afferenti ai prelievi in regime di concessione ad uso idroelettrico ed ittiogenico, a condizione che tutta la portata prelevata sia restituita in un unico corpo idrico ricettore.
5. In presenza di situazioni di conflittualità degli usi, resta ferma la facoltà del settore regionale competente per territorio (16)

Nota soppressa.

di prescrivere l’ installazione degli strumenti di misura quando sia accertata carenza idrica ed idropotabile oppure nei casi in cui la risorsa sia destinata all’estrazione di acqua a scopo idropotabile, assumendo un carattere di pubblico interesse, ai sensi dell’articolo 7 della Direttiva 2000/60/CE
Art. 4
- Disposizioni relative a nuovi prelievi e restituzioni
1. E’ vietata l’attivazione di nuovi prelievi e attingimenti di cui all’articolo 3, comma 1, senza la preventiva istallazione e l'effettiva e regolare funzionalità di idonei dispositivi di misura dei quantitativi di acqua prelevati, e, nei casi previsti, restituiti, che rispettino le caratteristiche di cui all’articolo 6.
2. Ai fini del comma 1, in sede di rilascio o rinnovo o, in caso di nuove restituzioni, di modifica dei titoli abilitativi ai prelievi di cui all’articolo 3, comma 1, il disciplinare di concessione e la licenza di attingimento stabiliscono, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 6:
a) la descrizione delle caratteristiche del dispositivo di misura, funzionali alla modalità di misurazione richiesta, anche nei casi in cui sia già stato installato a seguito della fase di ricerca di acque sotterranee;
b) nel caso di prelievo di acque superficiali, il termine entro cui il dispositivo di misura deve essere istallato con il divieto di effettuare i prelievi prima della regolare messa in funzione dello stesso. (22)

Comma così sostituito d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 53.

Art. 5
- Disposizioni per i prelievi e le restituzioni esistenti
1. Entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, i prelievi e le restituzioni di cui all’articolo 3, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggetti agli obblighi di installazione di idonei strumenti di misura e di rilevazione delle portate e dei volumi prelevati e restituiti, nel rispetto delle caratteristiche di cui all’articolo 6.
1. bis. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a quattro anni nel caso di prelievi e restituzioni di portata superiore a 100 litri al secondo effettuati da enti irrigui . (6)

Comma inserito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, art. 31.

2. Nei sessanta giorni antecedenti l’inizio dei lavori per l'istallazione degli strumenti di misura, i titolari dei prelievi e delle restituzioni di cui al comma 1, comunicano al settore regionale competente per territorio (16)

Nota soppressa.

le caratteristiche e la localizzazione del dispositivo di misurazione. Entro i successivi trenta giorni, il settore regionale competente per territorio (16)

Nota soppressa.

, verificata l’idoneità della strumentazione, rilascia il nulla osta all’istallazione dettando le eventuali prescrizioni necessarie, in particolare con riferimento:
a) al termine da cui decorre l’obbligo di misurazione delle portate e dei volumi prelevati e restituiti;
b) alle modalità di rilevazione dei dati risultanti dalle misurazioni nonché al grado di dettaglio e alle modalità di comunicazione degli stessi al settore regionale competente per territorio (16)

Nota soppressa.

, in conformità a quanto previsto dall’articolo 8;
c) agli standard tecnici di cui all’articolo 6, comma 3 nel caso di predisposizione di sistemi di telecontrollo; nel caso in cui il concessionario disponga già di un sistema di telecontrollo il settore regionale competente per territorio (16)

Nota soppressa.

richiede il trasferimento dei dati sui propri sistemi informatici, se compatibili, senza costi aggiuntivi a carico del concessionario.
3. Nelle more del termine di cui al comma 1 e indipendentemente dalla comunicazione di cui al comma 2, il settore regionale competente per territorio (16)

Nota soppressa.

provvede comunque a dettare le prescrizioni per adeguare i prelievi e le restituzioni esistenti alle disposizioni del presente capo:
a) nell’ambito dell’eventuale procedimento di variazione del titolo abilitativo, avviato d’ufficio o su istanza del titolare dell’utilizzazione;
b) nell'ambito della eventuale revisione delle utilizzazioni in atto effettuata in esito all’approvazione del primo censimento di cui articolo 11, comma 3, lettera b) della l.r. 80/2015 , con priorità alla revisione e all’adeguamento delle grandi derivazioni, come definite dall'articolo 6 del r.d. 1775/1933 nonché dei prelievi e restituzioni in corpi idrici in situazioni di criticità.(7)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, art. 31.

Art. 6
- Criteri per la individuazione di strumenti e modalità di misurazione
1. L’allegato A al presente regolamento contiene i criteri generali per l’individuazione delle tipologie degli strumenti di misura e delle modalità di misurazione più idonei a rilevare l’entità delle portate e dei volumi prelevati e restituiti, in relazione alle diverse tipologie e caratteristiche delle opere di captazione e restituzione.
2. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste negli atti della pianificazione di bacino, la misurazione deve permettere almeno il calcolo del volume prelevato medio mensile.
3. Il settore regionale competente per territorio (16)

Nota soppressa.

nell’ambito degli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 può, in funzione dell’entità del prelievo e della restituzione, della sua distribuzione nel tempo e della sua incidenza sullo stato di criticità della risorsa, per le singole opere di captazione e restituzione, prevedere strumenti di misura in grado di rilevare direttamente la portata derivata media giornaliera.
4. Per i prelievi da sorgente di portata superiore a 30 litri al secondo, lo strumento di misurazione del volume è sostituito da uno strumento di misurazione di portata, ad eccezione dei prelievi da sorgente già in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento per i quali, fermi restando gli adempimenti di cui all'articolo 5, l'istallazione dello strumento di misurazione di portata è subordinata alla verifica della fattibilità tecnico – economica delle modifiche da apportare alla captazione o alla derivazione. In caso di deficit idrico elevato il settore regionale competente per territorio (16)

Nota soppressa.

ha la facoltà di richiedere l’istallazione del misuratore di portata anche per valori inferiori a 30 litri al secondo.
5. La Regione può predisporre, anche sulla base delle richieste dell'utenza, sistemi di telecontrollo per l’acquisizione in continuo e in tempo reale delle informazioni riguardanti la portata oppure il volume di acqua derivato e restituito in riferimento ai prelievi e alle restituzioni maggiormente incidenti sul bilancio idrico o localizzati su corpi idrici soggetti a criticità idriche ricorrenti. In tal caso, la Giunta regionale definisce gli standard tecnici che i titolari dei prelievi di cui all’articolo 3 sono tenuti a rispettare a garanzia della compatibilità degli strumenti di misura con il sistema di telecontrollo. Nel caso in cui il concessionario disponga già di un sistema di telecontrollo, il settore regionale competente richiede il trasferimento dei dati sui propri sistemi informatici senza costi aggiuntivi a carico del concessionario.(8)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, art. 32.

6. Nel caso di campi pozzi o campi sorgenti il settore competente può disporre che la misura possa essere cumulativa, quando non inficia il controllo dell’equilibrio del bilancio idrico. In particolare la misura può essere cumulativa nel caso di più prelievi da acque sotterranee contenute nello stesso corpo idrico, con singola portata inferiore a 1 litro al secondo (30.000 metri cubi annui) convogliati in un'unica tubazione. In questo caso il misuratore è posto al coacervo oppure all’entrata di eventuali serbatoi di accumulo. (23)

Comma così sostituito d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 54.

7. Il settore regionale competente per territorio (16)

Nota soppressa.

può richiedere, con congruo preavviso, modifiche alla frequenza di rilevazione oppure calcolo del dato.
Art. 7
- Obblighi di manutenzione e controllo della strumentazione
1. I soggetti che effettuano i prelievi e le restituzioni di cui all’articolo 3 sono obbligati a:
a) mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste; in particolare, la taratura dei misuratori è verificata con cadenza almeno quinquennale;
b) rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l’accesso ai dispositivi di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
c) comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, al settore regionale competente per territorio (16)

Nota soppressa.

l’interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ;
d) sostituire le apparecchiature entro sessanta giorni dal momento del guasto, qualora ne sia impossibile la riparazione, salvo proroghe per giustificato motivo.
CAPO III
Art. 8
- Obblighi e modalità di comunicazione delle misurazioni
1. Ad esclusione delle captazioni e restituzioni di cui all’articolo 6, comma 5, i dati risultanti dalle misurazioni dei prelievi e delle restituzioni di cui all’articolo 3, sono comunicati dall’utente al settore regionale competente per territorio (16)

Nota soppressa.

, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le relative misurazioni. E' fatta salva la possibilità per il settore regionale competente per territorio (16)

Nota soppressa.

di prescrivere obblighi di comunicazione infrannuale, stabilendone le modalità. La comunicazione contiene l’evidenza di eventuali periodi di mancato funzionamento del misuratore nonché la stima dei volumi prelevati o restituiti nel periodo di non funzionamento.
2. I soggetti titolari dei prelievi e restituzioni di cui all’articolo 3, commi 3 e 4, sono comunque tenuti a comunicare con cadenza annuale la stima dei quantitativi prelevati e restituiti.
3. Il soggetto obbligato può avvalersi di procedure di comunicazione, anche informatizzate, finalizzate alla rilevazione di altre e diverse informazioni cui le aziende sono già tenute in attuazione di normative comunitarie, nazionali e regionali.
Art. 9
1. Ai fini di garantire i flussi informativi di cui all’Sito esternoarticolo 95, comma 3, del d.lgs. 152/2006 , i dati misurati con le modalità di cui all’articolo 6 e le informazioni rilevate nel corso del censimento di cui all’articolo 11, comma 3, lett. b) della l.r. 80/2015 sono raccolti in apposita sezione della banca dati georiferita, costituita e gestita ai sensi dell’articolo 88 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R.
2. I dati di cui al comma 1 sono resi disponibili, anche con modalità telematica, all’Autorità di bacino ed all’autorità idrica toscana e sono aggiornati annualmente in correlazione con le scadenze della programmazione prevista dalla Direttiva 2000/60/CE. L’aggiornamento è effettuato dal settore competente entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le relative rilevazioni.
3. In caso di situazioni di grave carenza idrica e idropotabile, la Giunta regionale anche su richiesta dell’Autorità di bacino, dispone l’anticipazione della cadenza temporale dell’aggiornamento della banca dati.
Art. 9 bis
- Modalità di trasmissione dati alla banca dati del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN) (11)

Articolo inserito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, art. 35.

1. Ai fini degli adempimenti di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015 (Linee Guida relative alla Regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo) gli enti irrigui, previa validazione dei competenti uffici regionali, trasmettono annualmente alla banca dati del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN):
a) nel caso di grandi derivazioni, il dato di volume prelevato con frequenza mensile durante la stagione irrigua, entro il decimo giorno del mese successivo la data cui si riferiscono le rilevazioni;
b) nel caso di piccole derivazioni, il dato di volume prelevato due volte durante la stagione irrigua;
c) in caso di prelievi ad uso plurimo, il dato relativo ai volumi prelevati nell'anno in corso per usi diversi da quello agricolo; il dato è trasmesso una volta all'anno alla data del 31 dicembre del medesimo anno.
2. La banca dati di cui al comma 1 è implementata altresì con i dati sui volumi utilizzati, misurati una volta l'anno al termine della stagione irrigua alla testa del distretto irriguo e trasmessi dagli Enti irrigui, secondo le modalità stabilite dal d.m. politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015 .
3. La Giunta regionale definisce con deliberazione casi, tempi e modalità di trasmissione alla banca dati SIGRIAN, in conformità alle linee guida di cui al d.m. politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015, con riferimento :
a) ai dati sui volumi prelevati negli gli auto-approvvigionamenti ad uso agricolo, presenti nella relativa sezione della banca dati di cui all'articolo 9;
b) alle informazioni necessarie per la stima dei fabbisogni irrigui in caso di auto- approvvigionamenti non soggetti ad obblighi di misurazioni.
CAPO IV
- Sanzioni
Art. 10
1. In caso di violazione degli obblighi delle prescrizioni concernenti l'istallazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione dei prelievi e delle restituzioni oppure degli obblighi di comunicazione delle misurazioni previsti dal presente regolamento o dalle più restrittive previsioni della pianificazione di bacino, si applica la sanzione di cui all'Sito esternoarticolo 133, comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006 .
2. La sanzione prevista dall’articolo 15 della l.r 80/2015 si applica nei seguenti casi, se non diversamente sanzionati ai sensi del comma 1:
a) omessa o ritardata comunicazione di cui all’articolo 5, comma 2;
b) mancata osservanza alle disposizioni di cui all’articolo 7;
3. Resta comunque ferma l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale per la violazione delle disposizioni del presente regolamento non sanzionate ai sensi dei commi 1 e 2 .
4. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento con deliberazione di Giunta, da adottarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) sono definiti indirizzi per l'esercizio della funzione di sanzionamento amministrativo e per l’applicazione di sanzioni, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Sito esternoarticolo 11 della medesima legge 81/2000 .
CAPO V
- Disposizioni transitorie e finali
Art. 11
Abrogato.
Art. 12
1. Entro il 31 dicembre 2016 dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, al fine di assicurare il coordinamento con le scadenze temporali del ciclo di pianificazione 2015-2021 di cui alla Direttiva 2000/60/CE, definisce il cronoprogramma delle attività necessarie al completamento della banca dati di cui all’articolo 9, sulla base degli indirizzi per il censimento delle derivazioni in atto di cui all’articolo 11, comma 3, lettera b) della l.r. 80/2015 anche al fine di verificare ed aggiornare le disponibilità idriche per i vari settori di uso dell’acqua.
2. Per l’anno 2016 la banca dati di cui all’articolo 9 è implementata con le informazioni a disposizione della Regione ed è resa disponibile alle Autorità di bacino per gli adempimenti relativi all’aggiornamento dei piani di gestione dei distretti idrografici di cui all’articolo 13 della Direttiva 2000/60/CE e all’Sito esternoarticolo 117 del d.lgs. n.152/2006 .
Art. 12 bis
- Disposizioni transitorie per gli enti irrigui (15)

Articolo inserito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, art. 39.

1. Nelle more degli adempimenti di cui all'articolo 5, gli enti irrigui trasmettono i dati di cui all’articolo 9 bis due volte durante la stagione irrigua sulla base di stime elaborate secondo le metodologie stabilite dal d.m. politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015.
Art. 13
- Rapporti con la pianificazione di bacino
1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione nel territorio regionale fatte salve misure più restrittive derivanti dalla pianificazione di bacino.
Art. 14
- Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, al termine di ogni ciclo di pianificazione delle acque di cui alla Direttiva 2000/60/CE, presenta al Consiglio regionale una relazione sull’attuazione del presente regolamento anche al fine di valutare, sulla base dei dati sulle portate e sui volumi dei prelievi e delle restituzioni pervenuti ai settori regionali competenti per territorio (16)

Nota soppressa.

, la congruità delle soglie fissate per l’obbligo di installazione dei misuratori di cui all’articolo 3 del presente regolamento.

Allegati:


Note del Redattore:

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Titolo così sostituito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 26.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 27.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 28.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 29.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 30.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 31.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 31.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 32.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 33.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 34.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 35.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 36.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 37.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 38.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 39.

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Nota soppressa.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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