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Regolamento 21 aprile 2015, n. 51/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri). Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni. (1)

Titolo così sostituito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, art. 26.

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 24 aprile 2015

Art. 6
- Criteri per la individuazione di strumenti e modalità di misurazione
1. L’allegato A al presente regolamento contiene i criteri generali per l’individuazione delle tipologie degli strumenti di misura e delle modalità di misurazione più idonei a rilevare l’entità delle portate e dei volumi prelevati e restituiti, in relazione alle diverse tipologie e caratteristiche delle opere di captazione e restituzione.
2. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste negli atti della pianificazione di bacino, la misurazione deve permettere almeno il calcolo del volume prelevato medio mensile.
3. Il settore regionale competente per territorio (16)

Nota soppressa.

nell’ambito degli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 può, in funzione dell’entità del prelievo e della restituzione, della sua distribuzione nel tempo e della sua incidenza sullo stato di criticità della risorsa, per le singole opere di captazione e restituzione, prevedere strumenti di misura in grado di rilevare direttamente la portata derivata media giornaliera.
4. Per i prelievi da sorgente di portata superiore a 30 litri al secondo, lo strumento di misurazione del volume è sostituito da uno strumento di misurazione di portata, ad eccezione dei prelievi da sorgente già in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento per i quali, fermi restando gli adempimenti di cui all'articolo 5, l'istallazione dello strumento di misurazione di portata è subordinata alla verifica della fattibilità tecnico – economica delle modifiche da apportare alla captazione o alla derivazione. In caso di deficit idrico elevato il settore regionale competente per territorio (16)

Nota soppressa.

ha la facoltà di richiedere l’istallazione del misuratore di portata anche per valori inferiori a 30 litri al secondo.
5. La Regione può predisporre, anche sulla base delle richieste dell'utenza, sistemi di telecontrollo per l’acquisizione in continuo e in tempo reale delle informazioni riguardanti la portata oppure il volume di acqua derivato e restituito in riferimento ai prelievi e alle restituzioni maggiormente incidenti sul bilancio idrico o localizzati su corpi idrici soggetti a criticità idriche ricorrenti. In tal caso, la Giunta regionale definisce gli standard tecnici che i titolari dei prelievi di cui all’articolo 3 sono tenuti a rispettare a garanzia della compatibilità degli strumenti di misura con il sistema di telecontrollo. Nel caso in cui il concessionario disponga già di un sistema di telecontrollo, il settore regionale competente richiede il trasferimento dei dati sui propri sistemi informatici senza costi aggiuntivi a carico del concessionario.(8)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, art. 32.

6. Nel caso di campi pozzi o campi sorgenti il settore competente può disporre che la misura possa essere cumulativa, quando non inficia il controllo dell’equilibrio del bilancio idrico. In particolare la misura può essere cumulativa nel caso di più prelievi da acque sotterranee contenute nello stesso corpo idrico, con singola portata inferiore a 1 litro al secondo (30.000 metri cubi annui) convogliati in un'unica tubazione. In questo caso il misuratore è posto al coacervo oppure all’entrata di eventuali serbatoi di accumulo. (23)

Comma così sostituito d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 54.

7. Il settore regionale competente per territorio (16)

Nota soppressa.

può richiedere, con congruo preavviso, modifiche alla frequenza di rilevazione oppure calcolo del dato.

Note del Redattore:

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Titolo così sostituito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 26.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 27.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 28.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 29.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 30.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 31.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 31.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 32.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 33.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 34.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 35.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 36.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 37.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 38.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 39.

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Nota soppressa.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.