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Regolamento 21 aprile 2015, n. 51/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri). Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni. (1)

Titolo così sostituito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, art. 26.

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 24 aprile 2015

Art. 4
- Disposizioni relative a nuovi prelievi e restituzioni
1. E’ vietata l’attivazione di nuovi prelievi e attingimenti di cui all’articolo 3, comma 1, senza la preventiva istallazione e l'effettiva e regolare funzionalità di idonei dispositivi di misura dei quantitativi di acqua prelevati, e, nei casi previsti, restituiti, che rispettino le caratteristiche di cui all’articolo 6.
2. Ai fini del comma 1, in sede di rilascio o rinnovo o, in caso di nuove restituzioni, di modifica dei titoli abilitativi ai prelievi di cui all’articolo 3, comma 1, il disciplinare di concessione e la licenza di attingimento stabiliscono, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 6:
a) la descrizione delle caratteristiche del dispositivo di misura, funzionali alla modalità di misurazione richiesta, anche nei casi in cui sia già stato installato a seguito della fase di ricerca di acque sotterranee;
b) nel caso di prelievo di acque superficiali, il termine entro cui il dispositivo di misura deve essere istallato con il divieto di effettuare i prelievi prima della regolare messa in funzione dello stesso. (22)

Comma così sostituito d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 53.


Note del Redattore:

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Titolo così sostituito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 26.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 27.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 28.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 29.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 30.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 31.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 31.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 32.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 33.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 34.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 35.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 36.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 37.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 38.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 39.

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Nota soppressa.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.