Regolamento 21 aprile 2015, n. 51/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri). Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni. (1)
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 24 aprile 2015
Art. 3
- Obblighi di misurazione dei prelievi e delle restituzioni. Ambito di applicazione
1. Sono soggetti agli obblighi di istallazione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi prelevati:
a) i prelievi di acque pubbliche da corpi idrici superficiali e sotterranei effettuati in regime di concessione, anche preferenziale, ivi compresi i prelievi effettuati in pendenza del procedimento di rilascio o regolarizzazione del titolo abilitativo, ove autorizzati in conformità alla legislazione vigente, fatto salvo quanto previsto al comma 3;
b) i prelievi di acque pubbliche da corpi idrici superficiali in regime di licenze di attingimento se superiori a 100 metri cubi all'anno e (5) fatto salvo quanto previsto al comma 3;
c) i prelievi per uso domestico di acque sotterranee, liberi o in regime di autorizzazione (20).
2. Sono altresì soggette all’obbligo di istallazione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi restituiti:
a) le restituzioni afferenti ai prelievi ai quali è applicata una riduzione del canone in caso di restituzione;
b) le restituzioni di portata pari o superiore a 15 litri per secondo.
3. Al di fuori dei corpi idrici in situazione di criticità, sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 1, lettere a) e b) (21), i prelievi effettuati da un unico utente, anche attraverso più opere di captazione, che non superino il limite di 15.000 metricubi annui complessivi all'interno del medesimo corpo idrico.
4. Sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 2, le restituzioni di cui alla lettera b) del medesimo comma, afferenti ai prelievi in regime di concessione ad uso idroelettrico ed ittiogenico, a condizione che tutta la portata prelevata sia restituita in un unico corpo idrico ricettore.
5. In presenza di situazioni di conflittualità degli usi, resta ferma la facoltà del settore regionale competente per territorio (16) di prescrivere l’ installazione degli strumenti di misura quando sia accertata carenza idrica ed idropotabile oppure nei casi in cui la risorsa sia destinata all’estrazione di acqua a scopo idropotabile, assumendo un carattere di pubblico interesse, ai sensi dell’articolo 7 della Direttiva 2000/60/CE
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.