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Regolamento 21 aprile 2015, n. 51/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri). Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni. (1)

Titolo così sostituito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, art. 26.

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 24 aprile 2015




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici);


Vista la direttiva 2000/60/CE del parlamento europeo e del consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ( Norme in materia ambientale);


Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 ( Norme per la difesa del suolo);


Visti i Piani di Gestione dei Distretti dell’Appennino settentrionale, dell’Appennino centrale e del Serchio;


Visto il Piano di Tutela delle Acque della Toscana;


Visto il parere del comitato tecnico di programmazione espresso nella seduta del 16 ottobre 2014;


Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 17 comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;


Visti i pareri, resi ai sensi dell’ Sito esternoarticolo 95 comma 3 del d.lgs 152/2006 e dell’ articolo 12 bis, comma 2, della l.r. 91/1998 dalle Autorità di bacino ed in particolare:


a) il parere favorevole dell’Autorità di Bacino dell’ Arno del 26 febbraio 2015;


b) il parere favorevole con raccomandazioni dell’Autorità di Bacino del Serchio del 25 febbraio 2015;


c) il parere favorevole con raccomandazioni dell’Autorità di Bacino del Tevere del 26 febbraio 2015;


Visto il parere del comitato tecnico di programmazione espresso nella seduta del 26 febbraio 2015;


Visti gli ulteriori i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la preliminare deliberazione n. 185 del 02/03/2015 di adozione dello schema di regolamento;


Visto il parere favorevole della Commissione consiliare “territorio e ambiente”, espresso nella seduta del 19/03/2015;


Visto il parere favorevole con raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 01/04/2015;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2015, n. 438;


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) (2)

Punto aggiunto con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, art. 27.



Considerato quanto segue :


1. il presente regolamento persegue, in adempimento di quanto stabilito dall’articolo 12 bis, comma 4, lettera e) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), la finalità di garantire il contenimento dei consumi della risorsa idrica e la prevenzione delle crisi idriche, attraverso la definizione degli obblighi di installazione e di manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presenti, di restituzione;


2. è necessario definire, in attuazione dell’articolo 12 bis, comma 4, lettera f) della l.r. n. 91/1998 gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'ente concedente per il loro successivo invio alla Regione ed alle Autorità di bacino competenti, al fine di consentire:


a) alle Autorità di bacino l’acquisizione delle informazioni necessarie per aggiornare le conoscenze relative al bilancio idrico e verificare l’incidenza del sistema dei prelievi e delle restituzioni su di esso;


b) alle autorità concedenti l’acquisizione di informazioni utili alla verifica dei volumi di prelievo concessi e autorizzati ed alla eventuale revisione degli elementi essenziali delle concessioni, in particolare per quanto attiene ai requisiti del quantitativo di acqua richiesto e alla modulazione del quantitativo nel corso dell’anno solare, al fine di poter disporre di un quadro aggiornato dei prelievi in atto e rispondente alla realtà dei fabbisogni;


c) alle autorità concedenti la gestione dinamica del riparto delle disponibilità idriche tra gli utilizzatori di acqua pubblica al verificarsi di fenomeni di crisi idrica;


d) alla Regione l’acquisizione di un completo quadro conoscitivo di riferimento ai fini del corretto esercizio delle competenze in materia di risorsa idrica;


3. è opportuno esonerare dall’installazione degli strumenti di misura, al di fuori dei corpi idrici in situazione di criticità, i prelievi effettuati da un unico utente, anche attraverso più opere di captazione, che non superino il limite di 15.000 metri cubi annui complessivi all'interno del medesimo corpo idrico nonché le restituzioni afferenti ai prelievi in regime di concessione ad uso idroelettrico ed ittiogenico, a condizione che tutta la portata prelevata dalla medesima opera di presa sia restituita in un unico corpo idrico ricettore, fermo restando l'obbligo per l'utente di comunicare la stima dei quantitativi annui prelevati e restituiti; tale ipotesi infatti, allo stato attuale delle conoscenze, presumibilmente non comporta pregiudizio per l’equilibrio del bilancio idrico;


3 bis. è opportuno estendere l’obbligo di installazione di idoneo strumento di misura a tutti i prelievi ad uso domestico delle acque sotterranee, in modo da poter aggiungere un elemento di verifica e controllo per un uso che non è soggetto a concessione e che è definito anche in base ad i quantitativi annui prelevati; (17)

Punto inserito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 50 .



4. è altresì opportuno prevedere un'apposita clausola valutativa che -sulla base dei dati sulle portate e sui volumi dei prelievi e delle restituzioni pervenuti agli enti concedenti - consenta di verificare periodicamente la congruità delle soglie fissate per l’obbligo di installazione dei misuratori, anche ai fini di un' eventuale riconsiderazione e modifica dell'esonero di cui al punto precedente;


5. di non accogliere la raccomandazione dell’Autorità di Bacino del Fiume Serchio in merito all’eventualità di ridurre il termine ultimo per adeguare i prelievi esistenti agli obblighi relativi all’installazione dei misuratori, dal momento che ciò costituisce un ulteriore appesantimento amministrativo e che la tempistica prevista dal regolamento è comunque coerente con le scadenze della pianificazione previste dalla Direttiva 2000/60/CE;


6. di accogliere le raccomandazioni dell’Autorità di Bacino del Tevere in ordine all'opportunità di adeguare le disposizioni del presente regolamento al fine di raccordarne le previsioni con gli obiettivi dell’articolo 7 della direttiva 2000/60/CE, collegando il programma per il completamento della banca dati contenente le informazioni relative ai prelievi alla necessità di comporre ed aggiornare i vari elementi del bilancio idrico in relazione anche ai vari settori di uso dell’acqua.


6 bis. dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la l.r. 91/1998 , è stata abrogata e sostituita dalla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri), che riserva alla Regione le funzioni amministrative in materia di tutela e gestione delle risorse idriche in precedenza attribuite alle province e, all'articolo 11, comma 1, lettera e) ed f), rinvia a specifiche norme attuative la disciplina in materia di misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica, già contenuta nel presente regolamento; (2)

Punto aggiunto con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, art. 27.



6 ter. si è reso pertanto necessario introdurre, con regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015), puntuali modifiche al presente regolamento, sia per adeguarne formalmente le disposizioni alla l.r 80/2015 , sia per recepire alcune disposizioni attuative della legislazione nazionale nel frattempo intervenute in materia di misurazioni dei prelievi ad uso irriguo, prevedendo anche la relativa disciplina transitoria. (2)

Punto aggiunto con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, art. 27.




Si approva il presente regolamento



Note del Redattore:

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Titolo così sostituito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 26.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 27.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 28.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 29.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 30.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 31.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 31.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 32.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 33.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 34.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 35.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 36.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 37.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 38.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R , art. 39.

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Nota soppressa.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.