Regolamento 21 aprile 2015, n. 51/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri). Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni. (1)
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 24 aprile 2015
CAPO IV
- Sanzioni
Art. 10
- Sanzioni(12)
1. In caso di violazione degli obblighi delle prescrizioni concernenti l'istallazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione dei prelievi e delle restituzioni oppure degli obblighi di comunicazione delle misurazioni previsti dal presente regolamento o dalle più restrittive previsioni della pianificazione di bacino, si applica la sanzione di cui all'articolo 133, comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006 .
2. La sanzione prevista dall’articolo 15 della l.r 80/2015 si applica nei seguenti casi, se non diversamente sanzionati ai sensi del comma 1:
a)
omessa o ritardata comunicazione di cui all’articolo 5, comma 2;
b)
mancata osservanza alle disposizioni di cui all’articolo 7;
3. Resta comunque ferma l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale per la violazione delle disposizioni del presente regolamento non sanzionate ai sensi dei commi 1 e 2 .
4. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento con deliberazione di Giunta, da adottarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) sono definiti indirizzi per l'esercizio della funzione di sanzionamento amministrativo e per l’applicazione di sanzioni, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'articolo 11 della medesima legge 81/2000 .
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.