Regolamento 21 aprile 2015, n. 51/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri). Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni. (1)
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 24 aprile 2015
CAPO I
- Disposizioni generali
Art. 1
- Oggetto
1. Il presente regolamento in attuazione dell’articolo 12-bis, comma 4, lettere e) ed f), della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), in coerenza con il piano di tutela delle acque e con i criteri indicati negli atti di pianificazione di bacino, definisce:
a) gli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni dell'acqua pubblica, attraverso l'installazione e la manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presenti, di restituzione, nonché le tipologie di strumentazione e le modalità di rilevazione dei dati;
b) gli obblighi di comunicazione dei dati delle misurazioni dei prelievi e delle restituzioni al settore regionale competente per territorio (16), nonché le modalità di gestione, da parte del settore regionale competente per territorio (16), dei flussi informativi risultanti dalle attività di cui alla lettera a) anche ai fini dell'accessibilità dei relativi dati alla Regione e alle autorità di bacino competenti, in conformità a quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
Art. 2
- Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a)
“corpi idrici in situazione di criticità”:
1)
i corpi idrici sotterranei classificati in stato quantitativo scarso come individuati nel quadro conoscitivo dei piani di gestione dei distretti idrografici;
2)
i corpi idrici ricadenti in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola istituite ai sensi dell’articolo 92 del
d.lgs. 152/2006
;
3)
i corpi idrici sotterranei ricadenti nelle zone di protezione istituite ai sensi dell’
articolo 94 del d.lgs 152/2006
;
4) i corpi idrici superficiali in situazione di criticità elevata come risultante dal bilancio idrico, ove determinato dalla pianificazione di bacino oppure i corpi idrici in stato ecologico non buono per cause correlate agli aspetti quantitativi come individuati con delibera di Giunta regionale sulla base degli elementi di impatto e classificazione contenuti nei piani di gestione.(3)
b) disciplinare di buona pratica: atto generale di competenza del settore regionale competente per territorio (16) che regola l’attività di ricerca, estrazione e utilizzo libero oppure in regime di autorizzazione, di acque sotterranee ad uso domestico da parte dei soggetti di cui all’articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici);
b bis)
“ente irriguo”: unità giuridica di base di organizzazione dell’irrigazione a livello territoriale in termini di gestione e manutenzione delle reti irrigue e di organizzazione della distribuzione della risorsa idrica a fini irrigui;
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b ter)
“campo pozzi o campo sorgenti”: insieme di opere di captazione di acque sotterranee, a servizio di uno stesso utilizzatore e funzionali a sopperire al fabbisogno di acqua altrimenti non tecnicamente prelevabile attraverso una singola opera di captazione, quando tali opere prelevano da uno stesso corpo idrico e alimentano la stessa unità aziendale o recapitano mediante condotte di adduzione ad uno stesso punto di raccolta.
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Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.