Regolamento 21 aprile 2015, n. 51/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri). Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni. (1)
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 24 aprile 2015
Art. 1
- Oggetto
1. Il presente regolamento in attuazione dell’articolo 12-bis, comma 4, lettere e) ed f), della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), in coerenza con il piano di tutela delle acque e con i criteri indicati negli atti di pianificazione di bacino, definisce:
a) gli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni dell'acqua pubblica, attraverso l'installazione e la manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presenti, di restituzione, nonché le tipologie di strumentazione e le modalità di rilevazione dei dati;
b) gli obblighi di comunicazione dei dati delle misurazioni dei prelievi e delle restituzioni al settore regionale competente per territorio (16), nonché le modalità di gestione, da parte del settore regionale competente per territorio (16), dei flussi informativi risultanti dalle attività di cui alla lettera a) anche ai fini dell'accessibilità dei relativi dati alla Regione e alle autorità di bacino competenti, in conformità a quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.