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Regolamento 31 marzo 2015, n. 40/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 maggio 2009, n. 23/R (Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 “Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali”. Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti) in materia di accesso al fondo.

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, dell' 8 aprile 2015




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 maggio 2009, n. 23/R (Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 “Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali”. Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 26 febbraio 2015;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4.


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 2 marzo 2015;


Visto il parere favorevole della terza commissione consiliare espresso nella seduta del 12 marzo 2015;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 marzo 2015, n. 310;


Considerato quanto segue:


1. è opportuno inserire norme di semplificazione per l’accesso al fondo regionale di garanzia. A tal fine sono modificate alcune disposizioni procedimentali mediante il rinvio ad un decreto dirigenziale per la determinazione delle modalità operative.


Si approva il presente regolamento


Art. 1
- Modifiche all’articolo 1 del d.p.g.r. 23/R/2009
1. Al comma 1 dell’articolo 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 maggio 2009, n. 23/R (Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 “Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali”. Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti) le parole “
ai sensi dell’art. 4 comma 4
” sono soppresse.
2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 1 del d.p.g.r. 23/R/2009 è aggiunto il seguente:
1 ter. Ai fini del presente regolamento per domicilio professionale prevalente si intende quello in cui viene realizzato almeno il 60 per cento del reddito derivante da attività professionale svolta in Toscana.
”.
Art. 2
- Modifiche all'articolo 2 del d.p.g.r. 23/R/2009
1. Nell’alinea del comma 1 dell'articolo 2 del d.p.g.r. 23/R/2009 le parole: “
al comma 1
” sono sostituite dalle seguenti: “
all’articolo 1
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 23/R/2009 è sostituito dal seguente:
3. La garanzia è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo pari all'80 per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie, di cui al comma 6, lettere a) e b) e al 60 per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie, di cui al comma 6, lettere c) e d).
”.
3. Il comma 4 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 23/R/2009 è abrogato.
4. Al comma 5 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 23/R/2009 le parole “
dell’importo
” sono soppresse.
5. Alla lettera b) del comma 6 del d.p.g.r. 23/R/2009 le parole “
, ai sensi dell’articolo 4, comma 4
” sono soppresse.
Art. 3
- Modifiche all’articolo 3 del d.p.g.r. 23/R/2009
1. Il comma 2 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 23/R/2009 è sostituito dal seguente:
2. Il soggetto gestore:
a) amministra il fondo mediante contabilità separata denominata "Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti";
b) cura l’istruttoria e delibera, in ordine alle singole operazioni, l’ammissione e la non ammissione al fondo;
c) comunica ai soggetti finanziatori e al richiedente l'ammissione alla garanzia del fondo ovvero i motivi di inammissibilità della richiesta;
d) stabilisce le quote di accantonamento al fondo in una misura tra il 10 e il 25 per cento dell'esposizione a rischio del fondo in linea capitale e delibera la liquidazione degli importi ai soggetti finanziatori;
e) consente ai funzionari regionali in ogni momento l'ispezione e il controllo della documentazione relativa al fondo anche ai fini di cui al comma 4;
f) fornisce alla Regione, a richiesta, informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi nel rispetto del Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
g) svolge ogni altra attività relativa alla gestione del fondo, stabilita dall’atto di affidamento.
”.
Art. 4
- Sostituzione dell’articolo 4 del d.p.g.r. 23/R/2009
1. L’articolo 4 del d.p.g.r. 23/R/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda e di attivazione della garanzia
1. Con atto del dirigente della competente struttura regionale sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e di attivazione della garanzia.
”.
Art. 5
- Abrogazione dell’articolo 5 del d.p.g.r. 23/R/2009
1. L’articolo 5 del d.p.g.r. 23/R/2009 è abrogato.
Art. 6
- Abrogazione dell’articolo 9 del d.p.g.r. 23/R/2009
1. L’articolo 9 del d.p.g.r. 23/R/2009 è abrogato.
Art. 7
- Disposizioni transitorie
1. Fino alla data stabilita con l’atto del dirigente della competente struttura regionale, di cui all’articolo 4 del d.p.g.r. 23/R/2009, come sostituito dal presente regolamento, le modalità di presentazione della domanda e di attivazione della garanzia per gli interventi, di cui all’articolo 9 della l.r. 73/2008 , sono disciplinate dal d.p.g.r. 23/R/2009 nel testo vigente in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.