Regolamento 31 marzo 2015, n. 40/R
Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 maggio 2009, n. 23/R (Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 “Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali”. Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti) in materia di accesso al fondo.
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, dell' 8 aprile 2015
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente regolamento
PREAMBOLO
Visto l’

Visto l’articolo 42 dello Statuto;
Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 maggio 2009, n. 23/R (Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 “Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali”. Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti);
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 26 febbraio 2015;
Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4.
Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 2 marzo 2015;
Visto il parere favorevole della terza commissione consiliare espresso nella seduta del 12 marzo 2015;
Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 marzo 2015, n. 310;
Considerato quanto segue:
1. è opportuno inserire norme di semplificazione per l’accesso al fondo regionale di garanzia. A tal fine sono modificate alcune disposizioni procedimentali mediante il rinvio ad un decreto dirigenziale per la determinazione delle modalità operative.
Si approva il presente regolamento
Art. 1
- Modifiche all’articolo 1 del d.p.g.r. 23/R/2009
1. Al comma 1 dell’articolo 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 maggio 2009, n. 23/R (Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 “Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali”. Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti) le parole “
ai sensi dell’art. 4 comma 4
” sono soppresse.2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 1 del d.p.g.r. 23/R/2009 è aggiunto il seguente:
“
1 ter. Ai fini del presente regolamento per domicilio professionale prevalente si intende quello in cui viene realizzato almeno il 60 per cento del reddito derivante da attività professionale svolta in Toscana.
”.Art. 2
- Modifiche all'articolo 2 del d.p.g.r. 23/R/2009
1. Nell’alinea del comma 1 dell'articolo 2 del d.p.g.r. 23/R/2009 le parole: “
al comma 1
” sono sostituite dalle seguenti: “
all’articolo 1
”.2. Il comma 3 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 23/R/2009 è sostituito dal seguente:
“
3. La garanzia è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo pari all'80 per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie, di cui al comma 6, lettere a) e b) e al 60 per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie, di cui al comma 6, lettere c) e d).
”.3. Il comma 4 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 23/R/2009 è abrogato.
4. Al comma 5 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 23/R/2009 le parole “
dell’importo
” sono soppresse.5. Alla lettera b) del comma 6 del d.p.g.r. 23/R/2009 le parole “
, ai sensi dell’articolo 4, comma 4
” sono soppresse.Art. 3
- Modifiche all’articolo 3 del d.p.g.r. 23/R/2009
1. Il comma 2 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 23/R/2009 è sostituito dal seguente:
“
2. Il soggetto gestore:
a) amministra il fondo mediante contabilità separata denominata "Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti";
b) cura l’istruttoria e delibera, in ordine alle singole operazioni, l’ammissione e la non ammissione al fondo;
c) comunica ai soggetti finanziatori e al richiedente l'ammissione alla garanzia del fondo ovvero i motivi di inammissibilità della richiesta;
d) stabilisce le quote di accantonamento al fondo in una misura tra il 10 e il 25 per cento dell'esposizione a rischio del fondo in linea capitale e delibera la liquidazione degli importi ai soggetti finanziatori;
e) consente ai funzionari regionali in ogni momento l'ispezione e il controllo della documentazione relativa al fondo anche ai fini di cui al comma 4;
f) fornisce alla Regione, a richiesta, informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi nel rispetto del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

g) svolge ogni altra attività relativa alla gestione del fondo, stabilita dall’atto di affidamento.
”.Art. 4
- Sostituzione dell’articolo 4 del d.p.g.r. 23/R/2009
1. L’articolo 4 del d.p.g.r. 23/R/2009 è sostituito dal seguente:
“
Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda e di attivazione della garanzia
1. Con atto del dirigente della competente struttura regionale sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e di attivazione della garanzia.
”.Art. 5
- Abrogazione dell’articolo 5 del d.p.g.r. 23/R/2009
1. L’articolo 5 del d.p.g.r. 23/R/2009 è abrogato.
Art. 6
- Abrogazione dell’articolo 9 del d.p.g.r. 23/R/2009
1. L’articolo 9 del d.p.g.r. 23/R/2009 è abrogato.
Art. 7
- Disposizioni transitorie
1. Fino alla data stabilita con l’atto del dirigente della competente struttura regionale, di cui all’articolo 4 del d.p.g.r. 23/R/2009, come sostituito dal presente regolamento, le modalità di presentazione della domanda e di attivazione della garanzia per gli interventi, di cui all’articolo 9 della l.r. 73/2008 , sono disciplinate dal d.p.g.r. 23/R/2009 nel testo vigente in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.