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Regolamento 31 marzo 2015, n. 40/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 maggio 2009, n. 23/R (Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 “Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali”. Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti) in materia di accesso al fondo.

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, dell' 8 aprile 2015

Art. 2
- Modifiche all'articolo 2 del d.p.g.r. 23/R/2009
1. Nell’alinea del comma 1 dell'articolo 2 del d.p.g.r. 23/R/2009 le parole: “
al comma 1
” sono sostituite dalle seguenti: “
all’articolo 1
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 23/R/2009 è sostituito dal seguente:
3. La garanzia è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo pari all'80 per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie, di cui al comma 6, lettere a) e b) e al 60 per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie, di cui al comma 6, lettere c) e d).
”.
3. Il comma 4 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 23/R/2009 è abrogato.
4. Al comma 5 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 23/R/2009 le parole “
dell’importo
” sono soppresse.
5. Alla lettera b) del comma 6 del d.p.g.r. 23/R/2009 le parole “
, ai sensi dell’articolo 4, comma 4
” sono soppresse.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.